Aggregati per calcestruzzo

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La normazione ha sempre a cuore i temi delle costruzioni. Nello specifico gli aggregati e i filler, di origine naturale, industriale o riciclati e le miscele di questi aggregati destinate alla produzione di calcestruzzo vengono trattati dalla UNI EN 12620. Questa norma europea fornisce i criteri di classificazione del materiale secondo caratteristiche geometriche, fisiche e chimiche e prescrive un sistema di controllo della produzione mirato a soddisfare la conformità ai requisiti necessari alla marcatura CE. In Italia per l’utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 sono stati elaborati di recente dalla commissione Cemento malte calcestruzzi e cemento armato due documenti. Vediamoli qui di seguito.

 

Il primo, UNI 8520 parte 1, che fornisce chiarimenti in merito alla designazione, alla conformità e alle frequenze di prova degli aggregati.

 

Nella designazione e nella descrizione degli aggregati deve essere fatta esplicita menzione a:

  1. provenienza (nome della cava, località di estrazione o sito produttivo) e produttore; se il materiale è stato ripreso in un deposito o lavorato meccanicamente, devono essere dichiarati sia la fonte che il deposito;
  2. natura petrografica con descrizione sintetica delle caratteristiche petrografiche (vedere UNI EN 932-3);
  3. per gli aggregati grossi riciclati le categorie di appartenenza secondo il prospetto 20 della UNI EN 12620;
  4. dimensione e distribuzione granulometrica dell’aggregato secondo il punto 4 della UNI EN 12620.

 

Passiamo al secondo, UNI 8520 parte 2, che fornisce indicazioni per l’utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 in funzione della destinazione finale del calcestruzzo ed è un utile riferimento per la redazione di capitolati e per le contrattazioni (cioè i rapporti tra committente, cliente e fornitore). È, inoltre, finalizzato alla scelta delle categorie di aggregati previsti nella UNI EN 12620 al fine di ottenere calcestruzzi di adeguata resistenza e durabilità, in funzione della destinazione d’uso.

Il produttore deve dichiarare i valori o le classi di prestazione di tutte le caratteristiche essenziali elencate nella legislazione vigente. È compito dell’utilizzatore degli aggregati verificare che le prestazioni richieste al produttore siano conformi alla destinazione d’uso del calcestruzzo. L’acquirente deve esplicitare al produttore, nei documenti contrattuali, eventuali requisiti specifici relativi alla destinazione d’uso.

 

(FONTE UNI)

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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