La dichiarazione di rispondenza

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Il DM 37/08 ha introdotto la possibilità di redigere da parte di un Responsabile Tecnico in mancanza della Dichiarazione di Conformità  la Dichiarazione di Rispondenza, denominata anche DIRI, come previsto dall’articolo 7 comma 6:

 

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

 

PER QUALI IMPIANTI E’ PREVISTA LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA?

 

La Dichiarazione di Conformità è obbligatoria per tutti gli impianti,  di conseguenza, essendo una sua sostituzione la Dichiarazione di Rispondenza è necessaria e supplisce l’assenza della Dichiarazione di Conformità  per gli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti nel periodo 1990 – 2008 previsti dall’art. 1 della Legge 46/90

  • Impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica in abitazioni e altri edifici non ad uso abitativo;
  • Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini);
  • Impianti di riscaldamento e climatizzazione a fluido (condizionatori e climatizzatori, ovvero pompe di calore);
  • Gli impianti dell’acqua;
  • Gli impianti per il trasporto del gas allo stato liquido o areiforme;
  • Gli impianti di sollevamento di persone o cose tra cui ascensori, montacarichi e scale mobili;
  • Gli impianti di protezione antincendio.

Gli impianti sono sia quelli ad uso civile, sia (Art. 1, Co. 2) quelli adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri utilizzi.

Evidentemente , se l’impianto viene modificato, ampliato, effettuata una manutenzione straordinaria in qualunque sua  parte, deve essere emessa la Dichiarazione di Conformità dell’impianto con riferimento alle normative UNI e CEI  vigenti attualmente.  Lo stesso vale per un impianto non a norma o che presenta evidenti anomalie rispetto alle norme CEI e UNI la Dichiarazione di Rispondenza non è possibile redigerla.

 

CHI PUO’ REDIGERE LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA?

 

Riprendendo quanto previsto all’articolo 7 comma 6 del Decreto Ministeriale 37/08 possono essere le seguenti figure professionali

  • Se l’impianto non è soggetto ad un obbligo di progetto da parte di un professionista, la possono rilasciare sia un installatore abilitato che ricopre il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa di installazioni e che operi da almeno 5 anni, sia un professionista iscritto all’ordine professionale  ingegnere o che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
  • Se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata solo dal professionista iscritto all’ordine professionale, sempre con esperienza di almeno 5 anni nel settore a cui l’impianto si riferisce.

 

COME DEVE ESSERE FATTA UNA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

 

La Dichiarazione di Rispondenza, essendo basata su un’ispezione visiva e un controllo tecnico, è un po’ diversa rispetto alla Dichiarazione di Conformità, di seguito i allegati obbligatori da abbinare alla DICO

  • Gli schemi e le planimetrie degli impianti;
  • Una serie di esami a vista effettuati dal professionista, che redigerà una relazione specifica;
  • Una serie di prove e misurazioni, sempre effettuate dal dichiarante che saranno incluse nella relazione, le prove e le misurazioni cambiano da impianto a impianto ( prava di tenuta gas, acqua certificazione messa a terra ecc..) ;
  • Identificazione e abilitazione del professionista che redige la DIRI;
  • Validazione con timbro del professionista.

 

La Dichiarazione di Rispondenza (CLICCA QUI per scaricare il fac-simile) deve essere redatta in più copie e consegnata al committente, trattenuta dal professionista e consegnata in comune, come avviene per la Dichiarazione di Conformità.

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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