Biomassa: obbligo prova fumi

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La D.G.R. 5360/2021 di Regione Lombardia  impone che nella fase d’installazione e manutenzione dei generatori a biomassa venga effettuata l’obbligatoria prova dei fumi, senza questo fondamentale dato che deve essere caricato nel CURIT il generatore non può essere messo in funzione. Pertanto, si consiglia d’informare il cliente nei casi in cui sia necessario realizzare il pozzetto per il prelievo fumi, in sua assenza prima di procedere con la manutenzione.

La realizzazione del pozzetto comporta un’attività sul sistema fumario esistente che deve essere attestata, tramite la Dichiarazione di Conformità.

 

Una volta effettuata questa attività è possibile  procedere alla manutenzione, compilando il  rapporto di controllo Tipo 1 B dove deve risultare :

 

  1. a) che il sistema fumario e il generatore sono dotati di Dichiarazione di Conformità

 

  1. b) che il pozzetto è dotato di chiusura ermetica che non deve essere mai rimossa dall’utente, ma soltanto dagli addetti alla misurazione dei fumi.

 

Si evidenzia che se  non fosse presente pozzetto per il  prelievo fumi e tale risultasse impossibile realizzarlo per motivi strettamente strutturali si deve compilare comunque il rapporto di controllo Tipo 1B indicando nelle osservazioni le motivazioni che impediscono la sua realizzazione.

Nel caso invece fosse l’utente ad impedirvi di realizzarlo dovete compilare la voce prescrizione evidenziando che è l’utente ad impedirvi la messa a norma del generatore, evidenziando l’obbligo e la necessità della realizzazione del pozzetto, in questo caso dovete barrare alla voce L’impianto può funzionare NO.

 

In entrambi i casi i contributi previsti dall’ente regionale e locali sono da riscuotere e versare nel CURIT.

 

 

Estrapolato dell’allegato Tipo 1 B voci da compilare:

 

 

 

 

Si ricorda infine l’ambito di applicazione delle disposizioni sugli impianti termici a biomassa legnosa in Lombardia prevede il coinvolgimento di tutti gli impianti termici civili di potenza al focolare compresa da 5 kW a 3 MW, compresi gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es. cucine economiche o termocucine).

Più apparecchi fissi, anche di diversa tipologia, privi di un sistema di distribuzione del calore e la cui somma delle potenze nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW, rientrano nell’ambito di applicazione, anche se la potenza del singolo apparecchio risulti inferiore alla soglia.

Per fisso si intende un apparecchio installato su un supporto che ne impedisca lo spostamento; inoltre, se trattasi di un apparecchio a combustione, deve essere previsto il collegamento a sistemi fumari.

Sono invece esclusi impianti destinati a:

  • alimentare reti di teleriscaldamento;
  • alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
  • manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste patronali, ecc..

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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