Sei un esportatore abituale? Sai che puoi acquistare o importare beni e servizi senza Iva?
Devi però ricordarti di redigere e inviare ai tuoi fornitori la cosiddetta “Dichiarazione d’Intento” (anche detta “Lettera d’Intento”), che va poi trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Attenzione, però! La lettera d’Intento va inviata prima di effettuare l’acquisto o l’importazione.
Vediamo più nel dettaglio in cosa consiste la lettera d’intento (articolo 8 lettera C – DPR 633/72), che riguarda soprattutto le imprese dell’Area Produzione e Subfornitura e dell’Area Trasporto, e perché è utile redigerla.
Cosa vuol dire essere un esportatore abituale
La tua impresa è considerata esportatrice abituale se nei 12 mesi precedenti hai effettuato cessioni all’esportazione o altre operazioni intracomunitarie assimilate, per un valore superiore al 10% del tuo volume d’affari.
In questo caso, per non vederti applicata l’Iva sulle fatture, potrai emettere la lettera d’intento ai tuoi fornitori a valere per l’anno seguente.
Il citato articolo 8 lettera C – DPR 633/72 fa riferimento alle prestazioni di servizi e le cessioni di beni, diverse da fabbricati e aree edificabili, avvenute anche per tramite di commissionari, ad esportatori abituali.
Come funziona l’Iva per le esportazioni
Le esportazioni sono non imponibili nel territorio dello Stato e quindi non sono soggette all’Iva, tuttavia rientrano nel volume d’affari, sono soggette alle disposizioni di legge in materia di fatturazione, registrazione e dichiarazione e danno diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva assolta.
Occhio al plafond disponibile
Non in tutti i casi, però, potrai ottenere il beneficio della mancata applicazione dell’Iva.
Devi infatti restare all’interno di un plafond parametrato sul tuo fatturato annuale.
Il limite del plafond è costituito dall’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) registrate nell’anno solare precedente.
Se effettui operazioni che sforano il plafond disponibile, sei soggetto a una sanzione dal 100% al 200% dell’Iva non applicata, oltre a dover pagare l’Iva non versata e gli interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).
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