Sicurezza: aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio per tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori subordinati (es. soci lavoratori compresi), che descrive i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Si tratta di un documento fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua redazione è un obbligo del datore di lavoro.

 

Ecco alcune informazioni importanti da sapere.

 

Quali attività sono soggette?

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, a cura del datore di lavoro, è obbligatoria per qualsiasi attività in cui sono presenti lavoratori subordinati.

Non esistono dimensioni aziendali o condizioni particolari o settori che prevedano esclusioni o esenzioni.

 

Avvio attività

In caso di costituzione di nuova impresa, il documento di valutazione dei rischi deve essere disponibile entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

 

Quali sono i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi/DVR?

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per dimostrare l’avvenuta valutazione, il documento dovrà contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;  
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;
  • il programma delle misure necessarie per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure e dei ruoli incaricati per l’attuazione delle misure da realizzare;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

 

Obbligo di aggiornamento

L’aggiornamento è obbligatorio e deve essere effettuato entro un massimo di 30 giorni, in caso di:

  • modifiche del processo produttivo
  • modifiche della organizzazione del lavoro
  • contestualmente al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

 

Novità! Servizio affiancamento

Per poter garantire un affiancamento al datore di lavoro nel suo ruolo di R.S.P.P. è possibile attivare un’assistenza periodica con il Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese che prevede:

  • sopralluoghi in azienda
  • segnalazione di novità o modifiche
  • approfondimenti e analisi di rischi specifici
  • proposte di interventi migliorativi o formativi
  • controllo delle scadenze e degli interventi periodici

 

Come possiamo aiutarti? Ecco tutti i servizi

Inoltre, il servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato supporta le imprese associate per promuovere e garantire le regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ecco le principali attività che possiamo svolgere per la tua impresa:

  • formazione di tutte le figure della sicurezza
  • rilievi strumentali e analisi di rischi specifici (es. esposizione a rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, rischio incendio)
  • stesura di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornamenti
  • preparazione della documentazione per CANTIERI

 

Sei interessato?

Contattaci per chiarimenti o per richiedere il nostro supporto:

Ufficio Ambiente e Sicurezza (tel. 035 274.266 – e-mail: ambiente@artigianibg.com)

 

 

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