Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio per tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori subordinati (es. soci lavoratori compresi), che descrive i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Si tratta di un documento fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua redazione è un obbligo del datore di lavoro.
Ecco alcune informazioni importanti da sapere.
Quali attività sono soggette?
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, a cura del datore di lavoro, è obbligatoria per qualsiasi attività in cui sono presenti lavoratori subordinati.
Non esistono dimensioni aziendali o condizioni particolari o settori che prevedano esclusioni o esenzioni.
Avvio attività
In caso di costituzione di nuova impresa, il documento di valutazione dei rischi deve essere disponibile entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
Quali sono i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi/DVR?
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per dimostrare l’avvenuta valutazione, il documento dovrà contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;
- il programma delle misure necessarie per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure e dei ruoli incaricati per l’attuazione delle misure da realizzare;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.
Obbligo di aggiornamento
L’aggiornamento è obbligatorio e deve essere effettuato entro un massimo di 30 giorni, in caso di:
- modifiche del processo produttivo
- modifiche della organizzazione del lavoro
- contestualmente al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Novità! Servizio affiancamento
Per poter garantire un affiancamento al datore di lavoro nel suo ruolo di R.S.P.P. è possibile attivare un’assistenza periodica con il Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese che prevede:
- sopralluoghi in azienda
- segnalazione di novità o modifiche
- approfondimenti e analisi di rischi specifici
- proposte di interventi migliorativi o formativi
- controllo delle scadenze e degli interventi periodici
Come possiamo aiutarti? Ecco tutti i servizi
Inoltre, il servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato supporta le imprese associate per promuovere e garantire le regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ecco le principali attività che possiamo svolgere per la tua impresa:
- formazione di tutte le figure della sicurezza
- rilievi strumentali e analisi di rischi specifici (es. esposizione a rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, rischio incendio)
- stesura di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornamenti
- preparazione della documentazione per CANTIERI
Sei interessato?
Contattaci per chiarimenti o per richiedere il nostro supporto:
Ufficio Ambiente e Sicurezza (tel. 035 274.266 – e-mail: ambiente@artigianibg.com)