Il testo, atteso da tempo, rappresenta ora il punto di riferimento unico per la formazione obbligatoria in ambito sicurezza e introduce cambiamenti significativi per imprese, datori di lavoro e lavoratori.
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LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Di seguito una sintesi dei cambiamenti più rilevanti:
🆕 Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro
La principale novità riguarda l’introduzione di un obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP. È previsto un corso base di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri.
Il datore di lavoro che vorrà proseguire per ottenere i requisiti per svolgere il ruolo di RSPP nella propria impresa, dovrà completare un percorso articolato come segue:
Un modulo comune di 8 ore a cui si aggiungono i Moduli tecnici-integrativi seguenti:
Modulo tecnico Agricoltura: 16 ore
Modulo tecnico Costruzioni: 16 ore
Modulo tecnico Pesca: 12 ore
Modulo tecnico Chimico-Petrolchimico: 16 ore
🆕 Formazione per nuove attrezzature
Viene stabilita l’individuazione di nuove attrezzature con indicazioni chiare per la formazione teorico/pratica (es. carroponte)
🆕 Formazione per ambienti confinati
Il nuovo Accordo introduce un obbligo specifico di formazione teorico-pratica per chi opera in ambienti confinati, ambito in precedenza poco regolamentato.
🆕 Aggiornamento per i preposti
Per il corso preposto la novità è che il corso di prima formazione passa da 8 a 12 ore. Inoltre è ora previsto che i preposti aggiornino la propria formazione ogni due anni, rafforzando il ruolo di vigilanza e coordinamento della sicurezza in azienda.
🆕 Verifica finale dell’apprendimento
Tutti i corsi di formazione sulla sicurezza devono ora concludersi con una verifica dell’apprendimento, al fine di accertare l’effettiva acquisizione delle competenze.
🆕 Verifica dell’efficacia della formazione
Non basta più frequentare i corsi: il datore di lavoro deve anche verificare nel tempo che la formazione sia stata efficace, cioè che le competenze vengano applicate correttamente nel contesto lavorativo.
🆕 Nuove modalità di svolgimento
Il nuovo testo chiarisce le modalità ammesse per la formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona e tramite e-learning, a seconda del tipo di corso.
🆕 Nuove regole per i lavoratori neoassunti
Cambia anche la gestione della formazione per i nuovi ingressi in azienda: non sarà più possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione dovrà essere svolta prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Disposizioni transitorie: i tempi per mettersi in regola
Per agevolare l’adeguamento alle nuove regole, il legislatore ha previsto alcuni termini transitori entro cui completare i percorsi formativi richiesti:
I datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP dovranno completare la nuova formazione obbligatoria entro 2 anni.
La formazione relativa agli ambienti confinati e alle nuove attrezzature introdotte dovrà essere completata entro 1 anno.
I preposti che hanno eseguito la formazione da oltre 2 anni dovranno effettuare l’aggiornamento obbligatorio entro 1 anno.
Questi termini rappresentano scadenze precise per essere in regola con la normativa e garantire la sicurezza in azienda.
I corsi di Confartigianato Bergamo
Confartigianato Imprese Bergamo ha già adeguato e avviato i propri corsi alle novità introdotte dal nuovo Accordo. L’offerta formativa è continuamente aggiornata per garantire supporto immediato alle imprese.
📞 Per informazioni sui corsi e sul calendario: Ufficio Formazione – Responsabile Gabriella Fasulo (tel. 035.274.325 – e-mail: formazione@artigianibg.com).
📞 Per informazioni sugli adempimenti per sicurezza del lavoro: Ufficio Ambiente – Responsabile Simone Burini (tel. 035.274.266/342/260 – e-mail: ambiente@artigianibg.com)