La Dichiarazione di Conformità (DICO), prevista dall’art. 7 del D.M. 37/2008, è il documento che certifica la realizzazione dell’impianto secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle norme tecniche applicabili. La dichiarazione è valida solo se completa di tutti gli allegati obbligatori, indicati espressamente nell’Allegato I del decreto.
Gli allegati obbligatori: elementi strutturali della DICO
Il decreto stabilisce che la DICO deve essere accompagnata da una serie di documenti tecnici, tra cui:
- Progetto redatto da professionista abilitato, quando richiesto dagli artt. 5 e 7.
- Schema dell’impianto realizzato o disegno planimetrico.
- Relazione tipologica dei materiali utilizzati.
- Elenco dei componenti e certificazioni di conformità dei prodotti installati.
- Eventuali dichiarazioni di rispondenza per parti preesistenti integrate nell’impianto.
La mancanza anche di uno solo di questi documenti rende la DICO irregolare o incompleta, con conseguenze sia amministrative sia giuridiche.
Le responsabilità del Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico (RT), figura definita dall’art. 3 del D.M. 37/2008, ha l’obbligo di garantire che l’impianto sia realizzato secondo la regola dell’arte e che la documentazione rilasciata al committente sia completa e conforme alla normativa.
Le sue responsabilità includono:
- Verifica della completezza della DICO: il RT deve assicurarsi che tutti gli allegati obbligatori siano presenti, corretti e coerenti con l’impianto realizzato.
- Controllo della conformità dei materiali: deve verificare che i componenti installati siano certificati e rispondenti alle norme tecniche vigenti.
- Supervisione della corretta redazione degli schemi e delle relazioni tecniche.
- Garanzia della validità del progetto: quando richiesto, deve accertare che il progetto sia redatto da un professionista abilitato e che eventuali varianti siano documentate.
- Responsabilità della firma: la firma del RT sulla DICO attesta non solo la conformità dell’impianto, ma anche la completezza della documentazione allegata.
Conseguenze della mancata allegazione dei documenti obbligatori
La mancata inclusione degli allegati obbligatori nella DICO comporta conseguenze rilevanti:
- Responsabilità amministrativa
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- La DICO incompleta può essere considerata non valida dagli enti preposti (Comune, ASL, Vigili del Fuoco).
- L’impresa può incorrere in sanzioni amministrative previste dall’art. 15 del D.M. 37/2008.
- Responsabilità civile
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- In caso di danni a persone o cose, la mancanza di documentazione può aggravare la posizione dell’impresa e del RT.
- Diventa più difficile dimostrare la corretta esecuzione dell’impianto, con possibili richieste di risarcimento.
- Responsabilità penale
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- Se un impianto non adeguatamente documentato causa incidenti gravi, il RT può essere chiamato a rispondere per negligenza, imprudenza o imperizia professionale.
- La DICO incompleta può essere interpretata come omissione di atti dovuti.
- Invalidità della DICO
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- Senza gli allegati obbligatori, la dichiarazione può essere considerata niente affatto idonea a certificare l’impianto.
- Ciò può bloccare pratiche edilizie, agibilità, allacciamenti o collaudi.
- Rischio reputazionale e professionale
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- Una gestione documentale carente compromette l’affidabilità dell’impresa e del suo Responsabile Tecnico.
- In casi gravi, può portare alla revoca dei requisiti tecnico-professionali.
Conclusione
Gli allegati obbligatori della DICO non sono un semplice adempimento formale: costituiscono la base tecnica e giuridica che attesta la conformità dell’impianto. Il Responsabile Tecnico ha l’obbligo professionale e normativo di garantirne la completezza. Una DICO priva dei suoi allegati non solo perde validità, ma espone il RT e l’impresa a responsabilità significative, che possono essere evitate solo attraverso una rigorosa e competente gestione della documentazione.
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Ufficio Aree di Mestiere – Tel. 035.274.355 | e-mail: areedimestiere@artigianibg.com