L’ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare 1/2026 (clicca QUI per scaricarlo) ha fornito un quadro delle novità introdotte dal decreto-legge numero 159 /2025, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza evidenziando altresì di adempimenti direttamente operativi e quelli da cui operatività è rimessa ad appositi decreti ministeriali.
Di seguito si riportano, pertanto, le principali indicazioni fornite dall’INL, rinviando al testo della circolare per gli ulteriori aspetti di dettaglio:
BADGE DI CANTIERE
Rispetto al c.d. badge di cantiere, l’INL chiarisce in primo luogo che lo stesso non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalla disposizione del decreto-legge numero 81/2008 (articolo. 18, comma uno, lettera U). ma aggiunge a questa un’ulteriore caratteristica, ovvero la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
L’INL, tuttavia, evidenzia che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge in cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 3, comma 3, D.L. n 159/2025.
Una volta adottato il decreto ministeriale, e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3 comma 2, per le quali si provvede anche l’estensione della patena a crediti di cui all’art.27 del D.lgs. n 81/2008.
SANZIONI PER MANCANZA DELLA PATENTE A CREDITI O PER CREDITI INSUFFICIENTI
Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n.3), del D.L. n:159/2025, viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa comminata in caso di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
A tal riguardo, l’INL evidenzia che la modalità è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. 159/2025, ed è pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
Di conseguenza nella ipotesi in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 €, sarà quest’ultima soglia costituire riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge numero 689 /1981, sarà pari ad euro 4000.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dopo aver ricordato l’estensione dell’obbligo di mantenimento in efficienza dei DPI anche gli indumenti di lavoro che svolgono la funzione di dispositivo di protezione individuale, l’INL sottolinea che durante gli accertamenti ispettivi si provvederà a verificare che il datore di lavoro nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE SCALE E SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
Rispetto alle novità introdotte in materia di scale permanenti, l’INL ricorda che le scale devono essere provviste di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza, evidenziando che la scelta tra i sistemi di protezione deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, poiché è necessario tener contro delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (es. quando può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).
Con riferimento alla protezione contro le cadute dall’alto, rispetto alle quali va data priorità alle misure collettive, ovvero parapetti e reti di sicurezza, la circolare ribadisce che i sistemi di protezione individuale, fermo restando che gli stessi vanno scelti in base all’idoneità “per l’uso specifico”, i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso medianti funi hanno comunque priorità rispetto ai sistemi di arresto caduta.
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