Confartigianato Trasporti rende noto che sul sito della Commissione europea sono state pubblicate delle FAQ, contenenti domande e risposte sulle disposizioni in materia di cronotachigrafo previste dal Primo Pacchetto Mobilità – Regolamento (CEE) 1054/2020, con un approfondimento degli aspetti operativi relativi ad alcuni specifici argomenti.
In particolare, rientrano:
• gli obblighi di registrazione manuale dei passaggi di frontiera e i criteri per individuare la prima fermata utile;
• le scadenze e le condizioni del retrofit obbligatorio al cronotachigrafo intelligente di seconda generazione;
• la gestione delle carte cronotachigrafo nel periodo transitorio fino al 2028;
• i casi di esenzione dall’obbligo di retrofit e il trattamento delle carte emesse da Paesi AETR extra-UE.
Per quanto concerne i passaggi di frontiera, viene ribadito l’obbligo per i conducenti di inserire manualmente il simbolo del Paese dopo ogni attraversamento, obbligo introdotto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e funzionale ai controlli su cabotaggio e distacco.
La Commissione chiarisce che l’inserimento deve avvenire alla “prima fermata possibile”, da intendersi come il punto di sosta più vicino effettivamente accessibile nel rispetto delle condizioni di traffico e sicurezza, dopo l’attraversamento della frontiera. Non sono considerate valide, ad esempio, le corsie di emergenza, mentre è ammesso proseguire fino alla successiva area di sosta qualora quella più vicina sia congestionata o non accessibile.
Si tratta di una misura transitoria, destinata a decadere con la piena diffusione del cronotachigrafo intelligente di seconda generazione, (GEN 2 – 4.0) che registra automaticamente i passaggi di frontiera.
Per quanto riguarda il retrofit, vengono confermate le principali scadenze: 31 dicembre 2024 per i veicoli dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente e 18 agosto 2025 per quelli già equipaggiati con la prima generazione di tachigrafo intelligente.
I veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 devono già essere dotati della seconda generazione, mentre dal 1° luglio 2026 l’obbligo si estenderà anche ai veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati in operazioni internazionali o di cabotaggio.
Vengono inoltre chiariti i casi di esenzione: in particolare, non si applica l’obbligo ai veicoli operanti esclusivamente in ambito AETR (extra-UE), salvo che intraprendano operazioni interamente interne all’Unione.
Per quanto riguarda le carte tachigrafiche, la problematica si pone tra le carte di prima e seconda generazione fino ad agosto 2028.
La Commissione precisa che entro tale data, i conducenti che effettuano trasporti internazionali dovranno utilizzare unicamente carte di seconda generazione. Resta sempre l’obbligo di dimostrare le attività degli ultimi 56 giorni.
A tal proposito, la Commissione chiarisce che eventuali mancanze nelle registrazioni delle attività, dovute a limiti tecnici di alcune carte di prima generazione, non costituiscono automaticamente una violazione, in quanto è comunque possibile dimostrarle tramite verifica dei dati sul tachigrafo, trasmissione elettronica da parte dell’impresa o conservazione di stampe.
Infine, viene confermato che, una volta installato il tachigrafo intelligente di seconda generazione, la registrazione dei passaggi di frontiera è automatica indipendentemente dal tipo di carta utilizzata, ed a tal proposito si ricorda che tale registrazione è visibile dalla stampa – veicolo della memoria di massa.
Sono state fornite anche indicazioni sul trattamento delle carte rilasciate da Paesi AETR extra-UE e sulla loro progressiva integrazione nel sistema europeo.
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).