La Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione C/2026/3084, contenente il documento di orientamento relativo al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation).
Il documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 10 giugno 2026, rappresenta la versione ufficiale del Guidance Document diffuso dalla Commissione il 30 marzo 2026 e fornisce importanti chiarimenti interpretativi sulle principali disposizioni del nuovo Regolamento, anche in risposta ai quesiti formulati dagli operatori economici e dagli altri portatori di interesse.
L’obiettivo è favorire un’applicazione uniforme della normativa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
I principali chiarimenti
Tra gli aspetti di maggiore interesse per le imprese si segnalano:
- Tempistiche di applicazione
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, mentre la sua applicazione generale decorrerà dal 12 agosto 2026. Nei prossimi anni la Commissione adotterà ulteriori atti delegati ed esecutivi per definire gli aspetti tecnici ancora da disciplinare.
- Distinzione tra fabbricante e produttore
Il fabbricante, generalmente coincidente con il proprietario del marchio, è responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità, progettazione ed etichettatura. Il produttore, invece, è il soggetto che immette per la prima volta l’imballaggio sul mercato nazionale ed è tenuto agli obblighi previsti dalla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
- Obbligo di riciclabilità degli imballaggi
Dal 12 agosto 2026 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili. I criteri armonizzati di “progettazione per il riciclaggio” diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2030 oppure 24 mesi dopo l’adozione dei relativi atti delegati, se successiva.
- Dichiarazione di conformità
Sempre dal 12 agosto 2026, ogni imballaggio dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità prevista dall’Allegato VIII del Regolamento (UE) 2025/40, redatta dal fabbricante dell’imballaggio.
- Restrizioni sull’utilizzo dei PFAS
Dal 12 agosto 2026 sarà vietata l’immissione sul mercato di imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti PFAS oltre i limiti stabiliti dal Regolamento. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima di tale data potranno essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
- Etichettatura armonizzata europea
A partire dal 12 agosto 2028, tutti gli imballaggi dovranno riportare un’etichettatura armonizzata con pittogrammi destinati a facilitare la raccolta differenziata. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi nazionali difformi.
- Imballaggi compostabili
Entro il 12 febbraio 2028, alcune tipologie di prodotti, tra cui bustine di tè, cialde di caffè e borse di plastica ultraleggere, dovranno essere compostabili in impianti industriali.
- Obiettivi di riutilizzo
Dal 1° gennaio 2030 entreranno in vigore specifici obiettivi vincolanti di riutilizzo. Ad esempio, almeno il 40% degli imballaggi da trasporto dovrà essere riutilizzabile, mentre i distributori finali di bevande dovranno offrire almeno il 10% dei prodotti in imballaggi riutilizzabili.
- Sistemi di deposito cauzionale (DRS)
Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di deposito cauzionale per bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici fino a 3 litri, con l’obiettivo di raggiungere un tasso di raccolta differenziata del 90%.
- Rapporto con la Direttiva sulla plastica monouso (SUP)
Il Regolamento (UE) 2025/40 prevale sulla Direttiva SUP per quanto riguarda i divieti relativi agli imballaggi elencati nell’Allegato V. Per i prodotti non disciplinati dal PPWR, gli Stati membri potranno continuare ad adottare misure basate sulla Direttiva SUP.
Materiali di approfondimento CONAI
Per agevolare la comprensione delle principali novità introdotte dal PPWR, CONAI ha predisposto alcuni materiali di approfondimento:
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).