informiamo che dal 17 luglio 2026 entrano in vigore le disposizioni del Decreto Direttoriale MIT n. 229 del 2 luglio 2026 , che introduce nuove procedure obbligatorie per i centri di revisione finalizzate a verificare la presenza di campagne di richiamo relative agli airbag Takata non ancora eseguite.
Prima dell’avvio della revisione, l’ispettore dovrà verificare, tramite i portali delle case costruttrici accessibili dal seguente portale del Ministero, se il veicolo è interessato da un richiamo ancora pendente:
https://www.mit.gov.it/documentazione/campagne-di-richiamo-airbag-takata-verifica-ora-se-il-tuo-veicolo-e-coinvolto
In presenza di una campagna di richiamo, l’esito della revisione varierà in funzione della classificazione del rischio prevista dal costruttore.
In particolare:
- Campagna “STOP DRIVE”: il veicolo dovrà essere sospeso dalla circolazione fino all’avvenuta sostituzione dell’airbag e al superamento di una nuova revisione, previa esibizione della certificazione rilasciata dalla rete ufficiale del costruttore.
- Campagna con “rischio grave” senza STOP DRIVE:
- fino al 30 settembre 2026, la revisione potrà concludersi con esito regolare solo se il cliente presenterà la prenotazione dell’intervento di sostituzione (o apposita dichiarazione sostitutiva), che il centro dovrà conservare agli atti;
- dal 1° ottobre 2026, in assenza dell’avvenuta sostituzione, l’esito della revisione sarà “Ripetere”, con le conseguenti limitazioni alla circolazione previste dalla normativa.
Il decreto prevede inoltre l’introduzione di un sistema informatico ostativo che in futuro potrà impedirà l’esecuzione di alcune operazioni di revisione sui veicoli per i quali il richiamo non risulti ancora regolarizzato, oltre all’obbligo di riportare specifiche annotazioni sul certificato di revisione nei casi previsti.
Confartigianato Imprese Bergamo invita tutti i centri di revisione a prendere visione delle nuove disposizioni e ad adeguare tempestivamente le proprie procedure operative, prestando particolare attenzione alla verifica preventiva dei numeri di telaio (VIN), alla corretta gestione della documentazione prodotta dagli utenti e all’attribuzione dell’esito di revisione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
Si ricorda infine che il rilascio di un esito regolare in presenza di un richiamo non gestito secondo le nuove disposizioni può esporre il centro di revisione alle responsabilità e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).