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Sicurezza nei cantieri: con il DM 78/2026 cambia l’elenco delle violazioni che fanno perdere gli incentivi

Costruzioni, Impiantistica
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Con il Decreto Ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2026, il Ministero del Lavoro ha definito l’elenco delle violazioni in materia di lavoro, tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Il decreto attua quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 19/2024.

 

Il periodo massimo di esclusione, pari a 24 mesi, è previsto nei casi di:

  • rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
  • omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (art. 589, comma 2, c.p.);
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

 

L’esclusione è ridotta a 18 mesi nei casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione della normativa antinfortunistica (art. 590, comma 3, c.p.).

 

Per il comparto delle costruzioni assumono particolare rilievo le violazioni del D.Lgs. 81/2008 sanzionate dagli articoli richiamati nell’Allegato A del decreto. Rientrano in questa categoria, tra le altre, violazioni riguardanti obblighi del datore di lavoro, protezioni contro le cadute, attrezzature di lavoro, ponteggi, cantieri temporanei o mobili, impianti elettrici e altre disposizioni in materia di salute e sicurezza. In questi casi l’esclusione dai benefici è pari a 12 mesi. Sono inoltre comprese alcune violazioni previste dal DPR 320/1956 per i lavori in sotterraneo.

 

Il decreto inserisce tra le cause ostative anche le violazioni dell’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, relative allo svolgimento di attività nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti. In tali casi la perdita dei benefici ha durata di 6 mesi.

 

L’Allegato A comprende inoltre:

  • impiego di lavoratori stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (8 mesi);
  • lavoro irregolare (6 mesi);
  • violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi (3 mesi);
  • ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza, con esclusione dai benefici per 3 mesi.

 

Il DM precisa che le cause ostative operano esclusivamente quando la violazione è stata accertata con provvedimento definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza-ingiunzione definitiva. Non trovano invece applicazione nei casi di estinzione del procedimento mediante prescrizione obbligatoria o oblazione, nei casi previsti dalla legge.

 

 

Fonte: ANAEPA-Confartigianato Edilizia

 

 

Per ulteriori approfondimenti contattare:

Ufficio Aree di Mestiere – Tel. 035.274.355 | e-mail: areedimestiere@artigianibg.com

 

 

 

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