La Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) è un documento previsto dalla normativa italiana che consente, in specifiche circostanze, di attestare che un impianto è conforme alla regola dell’arte anche in assenza della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.). Si tratta di uno strumento da utilizzarsi solo in casi specifici previsti dal DM 37/08 e non sostitutivo della Dichiarazione di Conformità, deve essere redatto da soggetti in possesso di precisi requisiti professionali.
Cos’è la Dichiarazione di Rispondenza
La DIRI è un documento attraverso il quale viene attestato che un impianto esistente:
- è stato verificato da un professionista abilitato;
- risulta conforme alla normativa tecnica vigente al momento della sua realizzazione;
- rispetta la regola dell’arte;
- può essere utilizzato in sicurezza.
- I generatori sono stati correttamente manutenuti e si trovano in locali idonei
Quando è possibile redigere una DIRI
La Dichiarazione di Rispondenza può essere redatta esclusivamente quando:
- l’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008;
- la Dichiarazione di Conformità è irreperibile;
- Non è più possibile reperire l’impresa installatrice
La DIRI non può essere utilizzata:
- per impianti di nuova realizzazione;
- per sostituire una Dichiarazione di Conformità che l’installatore avrebbe dovuto rilasciare;
- per sanare lavori eseguiti abusivamente;
- per evitare gli obblighi documentali previsti dal D.M. 37/2008
- per impianti non conformi o che non abbiamo rispettato le obbligatorie manutenzioni e indicazioni del costruttore
Per quali impianti può essere emessa una DIRI
La dichiarazione può riguardare tutti gli impianti disciplinati dal D.M. 37/2008, tra cui:
- impianti elettrici;
- impianti radiotelevisivi;
- impianti elettronici;
- impianti di riscaldamento;
- climatizzazione;
- condizionamento;
- ventilazione;
- impianti idrosanitari;
- distribuzione gas;
- impianti antincendio.
Naturalmente la verifica dovrà essere eseguita secondo le norme tecniche specifiche di ciascun settore (CEI, UNI, UNI CIG ecc.).
Quale figura professionale può redigere una Dichiarazione di Rispondenza
Il D.M. 37/2008 individua due differenti figure abilitate.
In caso di Progetto solo professionista (Ingegnere, Termotecnico, Perito)
Per gli impianti soggetti a progetto, la DIRI può essere redatta esclusivamente da un professionista, abilitati secondo le rispettive competenze professionali e iscritti all’albo da almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato. Il professionista deve aver maturato una comprovata esperienza nel settore specifico dell’impianto oggetto della dichiarazione.
Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice
Per gli impianti non soggetti all’obbligo di progetto professionale, la DIRI può essere redatta dal Responsabile Tecnico di un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Anche in questo caso il DM richiede un’esperienza documentata di almeno cinque anni come Responsabile Tecnico nel settore corrispondente.
Non è sufficiente essere installatore qualificato: occorre possedere formalmente la qualifica di Responsabile Tecnico dell’impresa.
I requisiti del Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico rappresenta la figura che garantisce la corretta esecuzione degli impianti e la conformità alle prescrizioni tecniche e legislative.
Per assumere tale ruolo devono essere posseduti i requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 4 del D.M. 37/2008, acquisiti mediante uno dei percorsi previsti dalla legge, quali titolo di studio tecnico, esperienza lavorativa qualificata o altri requisiti riconosciuti dalla normativa.
Il Responsabile Tecnico deve inoltre essere nominato da un’impresa regolarmente abilitata presso la Camera di Commercio per le lettere di abilitazione corrispondenti alle attività svolte (ad esempio impianti elettrici, idrosanitari, gas, riscaldamento o antincendio).
Le verifiche necessarie prima di redigere una Dichiarazione di Rispondenza
La firma della DIRI comporta una responsabilità diretta.
Per questo motivo il tecnico deve svolgere una verifica completa dell’impianto, comprendente:
- esame visivo dell’impianto;
- verifica dei materiali installati;
- controlli di sicurezza;
- misure strumentali;
- prove funzionali;
- verifica della continuità dei conduttori di protezione;
- verifica della protezione differenziale (per gli impianti elettrici);
- verifica della documentazione disponibile;
- valutazione dello stato di conservazione;
- Valutazione manutenzioni eseguite.
Qualora vengano riscontrate carenze tali da compromettere la sicurezza, la DIRI non può essere rilasciata.
La responsabilità del firmatario
La Dichiarazione di Rispondenza costituisce un atto avente rilevanza tecnica e giuridica. Chi la sottoscrive assume la responsabilità di quanto dichiarato sia sul piano civile sia, nei casi previsti dalla legge, su quello penale.
Per questo motivo la dichiarazione deve essere supportata da:
- verifiche documentate;
- rilievi tecnici;
- prove strumentali;
- eventuali fotografie;
- schemi dell’impianto;
- relazione tecnica.
Una DIRI compilata senza un’effettiva verifica può esporre il firmatario a rilevanti responsabilità professionali.
Scarica QUI un modello di Di.Ri
Per ulteriori informazioni;
Sportello impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo – tel.035274355 | e-mail areedimestiere@artigianibg.com