A partire dal 2 novembre 2026, le imprese artigiane edili in possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (MfA) potranno beneficiare di un incremento del punteggio della patente a crediti.
La figura, introdotta con il rinnovo del 4 maggio 2022 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia artigianato, su iniziativa di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, nasce con l’obiettivo di valorizzare il mestiere dell’artigiano edile e il ruolo dell’imprenditore nella trasmissione delle competenze professionali.
A comunicarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che ha precisato come, a partire da tale data, le imprese e i lavoratori autonomi titolari di patente a crediti possano dichiarare, anche tramite un proprio delegato, il possesso dei requisiti previsti ai numeri 8, 17, 23 e 25 dell’Allegato al D.M. 18 settembre 2024, n. 132, relativi oltre che al MfA, al riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per la denuncia di operai in forza da oltre 18 mesi e alla certificazione del regolamento interno delle società cooperative. In particolare, il possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano consente di ottenere 2 crediti aggiuntivi, ai quali possono sommarsi ulteriori 3 crediti qualora il Mastro Formatore sia in possesso della certificazione che attesta la sua partecipazione alle attività di addestramento e formazione pratica in cantiere dei propri dipendenti, specificamente in materia di prevenzione e sicurezza.
«Con il Mastro Formatore Artigiano abbiamo voluto dare pieno riconoscimento al patrimonio di competenze ed esperienza che l’imprenditore artigiano edile mette quotidianamente a disposizione del settore. Un sapere costruito sul campo, attraverso il lavoro e l’esperienza, che trova nella formazione delle nuove professionalità e nella trasmissione delle competenze alle nuove generazioni una delle sue espressioni più importanti», afferma il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini.
«Il riconoscimento della capacità formativa diffusa rappresenta una forza per il settore e per le imprese, perché ne accresce il valore sul mercato nei confronti dei committenti pubblici e privati. Significa riconoscere all’imprenditore artigiano un ruolo attivo nella formazione continua dei propri dipendenti, nella trasmissione delle competenze e nella diffusione della cultura della sicurezza, favorendo così la condivisione e l’applicazione delle buone pratiche nei cantieri», sottolinea ancora il Presidente di ANAEPA.
Il CCNL del 4 maggio 2022 ha riconosciuto al Mastro Formatore Artigiano la possibilità di contribuire ai percorsi professionalizzanti e obbligatori, fondamentali per la qualificazione del settore e delle imprese artigiane, e di erogare direttamente ai propri dipendenti, in coordinamento con l’Ente Bilaterale di riferimento, la formazione pratica e l’addestramento. Tale modalità consente di avvicinare la formazione alle effettive esigenze operative delle imprese e dei cantieri, con vantaggi in termini di tempi, costi ed efficacia dell’apprendimento.
I requisiti per ottenere la qualifica
La qualifica può essere conseguita volontariamente dal titolare artigiano, dai soci di imprese artigiane e dai collaboratori familiari in possesso di specifici requisiti relativi all’esperienza professionale, alla struttura aziendale e alla gestione della salute e sicurezza.
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE
È richiesta l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, in qualità di imprenditore edile, da almeno 15 anni continuativi. Il requisito è ridotto a 7 anni e 6 mesi per chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una laurea a indirizzo tecnico pertinente.
b) STRUTTURA AZIENDALE
È necessario:
- essere datore di lavoro da almeno 3 anni;
- applicare il CCNL Edilizia Artigianato F015;
- avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore con qualifica non inferiore al livello 03 (operaio specializzato);
- disporre di un’adeguata capacità tecnico-finanziaria e organizzativa, comprovata dalla disponibilità di attrezzature di lavoro e mezzi d’opera, acquisiti mediante contratti di acquisto, noleggio o locazione finanziaria, per un valore convenzionale minimo di 30.000 euro.
c) GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
È necessario:
- essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in possesso del DURC di regolarità contributiva;
- essere in regola con l’ultimo certificato di congruità, qualora richiesto dalla legge;
- aver denunciato alla Cassa Edile tutte le ore lavorabili mensili dei propri dipendenti;
- essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori in materia di sicurezza, svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati, relativi alle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (ad esempio ponteggi, gru e macchine per il movimento terra), aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
(fonte ANAEPA Confartigianto Edilizia)
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355 – e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com)