ESTETISTE: ANNULLAMENTO DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DEI CENTRI ESTETICI IN “ZONA ROSSA”

Benessere, Coronavirus, Estetiste, Lobby e rappresentanza
  • Home    
  • ESTETISTE: ANNULLAMENTO DISPOSIZIONE DI...

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 1862, del 16 febbraio scorso, ha annullato il DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in “zona rossa”.
La sentenza comporta senza dubbio l’immediata decadenza della sospensione, nelle “zone rosse”, dell’attività di estetista, da considerare esercitabile, tanto quanto quella di parrucchiere e barbiere, nel rispetto delle linee guida approvate dalle Regioni per l’esercizio dell’attività.

Nelle motivazioni, il provvedimento giurisdizionale segue quanto più volte rappresentato da Confartigianato al Governo, ritenendo illogica la discriminazione tra acconciatori e centri estetici e dispone l’annullamento dell’atto, ordinandone l’esecuzione all’autorità amministrativa:

Secondo Confartigianato, tale pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una disposizione di carattere generale ed è da intendersi immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità, alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. Tuttavia, parrebbe auspicabile un intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non potendosi escludere che, in sede locale gli organi di controllo possano procedere all’irrogazione di sanzioni.

 

Confartigianato – che aveva più volte denunciato la discriminazione – ha da ultimo avanzato la richiesta di modificare immediatamente il Dpcm in questione e comunque di tener conto della sentenza in sede di emanazione degli eventuali provvedimenti successivi al 5 marzo prossimo, data di scadenza, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, tra le attività ritenute essenziali.

Laddove in esito alle riaperture, le autorità locali procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l’impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all’autorità accertante l’illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.

 

Scarica la Sentenza TAR del Lazio 1862/2021

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Paola Caccia (Tel. 035.274.311; e-mail: paola.caccia@artigianibg.com).

 

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

aprile

Nessun evento

maggio

09mag14:3018:302°e 3° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025 | "Gestione collaboratori - Come sceglierli e farli crescere raggiungendo insieme i risultati di business, in un contesto sempre più complesso” - 9 e 23 maggio ore 14.30

22mag08:3018:30TDAY | La giornata dedicata alla Taratura della strumentazione F-Gas | Mercoledì 22 maggio - Sala Agazzi

giugno

06giu14:3018:304° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025" | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Giovedì 6 giugno ore 14.30

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X