Dal 5 gennaio 2021 è entrato in vigore  un nuovo obbligo per le imprese che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli nell’ambito dell’Unione Europea e che contengono sostanze denominate SVHC (Substances of Very High Concern = Sostanze estremamente “preoccupanti”) in concentrazione superiore allo 0,1% del peso.

 

Le sostanze SVHC sono quelle che rientrano nell’elenco europeo delle sostanze candidate, aggiornato dall’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) all’indirizzo: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table. Questo elenco chiarisce cosa sono e cosa s’intende per sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), cioè quelle che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: cancerogena,  mutagena,  tossica per la riproduzione,  PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica).

 

Per le sostanze elencate sussistono obblighi di informazione: chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estremamente preoccupante in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso, deve informare l’utilizzatore della presenza della SVHC nell’oggetto e delle misure necessarie per l’impiego sicuro.

La concentrazione determinante dello 0,1 per cento in peso si riferisce a qualsiasi parte dell’oggetto.

 

Per articoli e prodotti che contengono sostanze estremamente preoccupanti in concentrazione superiore allo 0,1% in peso occorre trasmettere alla Banca dati SCIP dell’ECHA:

  • informazioni che identificano l’articolo
  • nome, intervallo di concentrazione e ubicazione della sostanza dell’elenco delle sostanze SVHC
  • altre informazioni sull’uso sicuro del prodotto e relativo corretto smaltimento

Sono esclusi da tale obbligo i rivenditori che forniscono direttamente gli articoli ai consumatori.

 

Le informazioni dovranno essere trasmesse a ECHA in un formato IUCLID: https://echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services (IUCLID è un’applicazione software per registrare, archiviare, gestire e scambiare dati sulle proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche).

 

Al momento non sono previste sanzioni per la mancata notificazione.

Si ritiene che quanto sopra avrà impatto in particolare sulle attività delle imprese appartenenti alla produzione (dal legno arredo alla meccanica).

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Innovazione e Competitività

Tel. 035/274327-348-293 – E-mail: innovazione@artigianibg.com

 

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