È stata pubblicata (sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre scorso) la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 25/12/2020.
Sullo stesso supplemento è stato, anche, pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (coordinato con la legge di conversione) recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per quanto riguarda il settore del benessere, sono destinatari dei contributi a fondo perduto gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 previsti dall’art. 1bis, che svolgono come attività’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 dello stesso DPCM.
Si tratta delle attività – ubicate nelle cd. “zone rosse” e quindi sospese per effetto del suddetto DPCM, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 che dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 ed in particolare istituti di bellezza (codice Ateco 96.02.02), manicure e pedicure (codice Ateco 96.02.03), e tatuaggio e piercing (codice Ateco 96.09.02).
Il contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 200% di quanto già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, si ricorda, era stato riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Non sono stati invece introdotti i ristori reiteratamente invocati da Confartigianato per compensare le perdite derivanti dalle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre relative alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle attività ubicate nei centri commerciali e al divieto di spostamento – nelle zone arancioni e rosse – da un Comune all’altro per raggiungere le attività di servizi alla persona.
Si assicura, al riguardo, la prosecuzione della serrata pressione confederale nei confronti degli interlocutori istituzionali affinchè tali istanze vengano finalmente recepite.