Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cosiddetto Decreto Omnibus) ha inserito importanti novità nella disciplina del Concordato Preventivo Biennale.
Sono stati infatti previsti ulteriori vantaggi fiscali, maggiore flessibilità e nuove possibilità di regolarizzazione, con benefici che interessano in particolare i contribuenti che, dopo la precedente adesione, stanno valutando di rinnovare il Concordato preventivo biennale anche per il biennio 2026-2027.
Ecco le novità.
Ingresso di nuovi soci
In caso di rinnovo del concordato, l’ingresso di nuovi soci o associati non costituisce causa ostativa quando questi, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
La norma rende quindi più flessibile la disciplina del CPB Concordato Preventivo Biennale nei casi in cui la composizione societaria sia cambiata nel corso del tempo.
Rinnovo del Concordato
Una delle novità più significative riguarda il rafforzamento dei benefici premiali riservati a coloro che rinnovano il concordato.
Ecco quali sono:
- sale fino a 100.000 euro annui l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
- arriva fino a 70.000 euro annui l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP;
- sale fino a 000 euro annui l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
- nei casi previsti dalla norma, vengono anticipati di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Sono vantaggi che interessano soprattutto le imprese che dispongono di crediti fiscali importanti o che ricorrono frequentemente alla compensazione.
Pagamento rateale delle imposte senza interessi
Per i contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte relative alle medesime annualità, effettuati secondo le disposizioni previste dalla normativa.
Calcolo degli acconti
A quanti rinnovano il concordato non vengono applicate le maggiorazioni previste dalla disciplina per il primo periodo d’imposta di adesione.
Pertanto, non sono dovute la maggiorazione del 10% sulla differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo precedente e la maggiorazione del 3% ai fini IRAP, che invece erano previste per il primo ingresso nel concordato.
Dichiarazione integrativa: il reddito concordato viene rideterminato
Vengono poi introdotte modifiche relative alla gestione degli errori o delle omissioni contenuti nella dichiarazione riferita al periodo precedente al biennio concordato. Se viene presentata una dichiarazione integrativa per correggere ricavi, compensi o altri dati utilizzati per la formulazione della proposta, il reddito o il valore della produzione netta concordati vengono rideterminati sulla base delle informazioni corrette.
La presentazione della dichiarazione integrativa non determina quindi automaticamente la perdita del concordato secondo il precedente meccanismo: è ora possibile correggere i dati e rideterminare la proposta.
Le sanzioni relative alle violazioni possono inoltre essere regolarizzate ricorrendo al ravvedimento operoso.
Riviste le cause di cessazione e decadenza dal concordato
La norma rivede anche alcune cause di cessazione e decadenza dal concordato.
Viene così precisato che l’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti oppure in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.
Per gli errori o le omissioni nei dati utilizzati per determinare la proposta vengono inoltre ridefinite le condizioni che possono portare alla decadenza, distinguendo maggiormente le irregolarità sostanziali dalle correzioni effettuate spontaneamente dal contribuente.
Per chi rinnova il Concordato torna il ravvedimento speciale
La misura, tra le novità più rilevanti, è riservata ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 nei termini previsti.
Non sono coinvolti invece coloro che entrano nel Concordato Preventivo Biennale per la prima volta.
La norma consente di regolarizzare una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, che potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure a rate (massimo dieci rate mensili).
Per determinare la base imponibile si parte dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, applicando una maggiorazione graduata sulla base del punteggio ISA ottenuto in ciascuna annualità.
Per il 2022 e il 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi e sulle relative addizionali varia, in funzione del livello di affidabilità fiscale, tra il 10%, il 12% e il 15%, mentre per l’IRAP è prevista un’aliquota del 3,9%; gli importi delle imposte sostitutive sono ulteriormente ridotti del 30% per le annualità 2020 e 2021, interessate dall’emergenza legata alla pandemia.
⚠️ Il nostro consiglio
Il rinnovo del Concordato Preventivo Biennale può essere una scelta strategica per la tua impresa.
Come abbiamo visto le novità sono molte e abbastanza interessanti ma devono come sempre essere valutate caso per caso, sulla base delle caratteristiche aziendali.
Ti suggeriamo di consultare il tuo consulente fiscale per valutare se il Concordato preventivo Biennale si adatta alla tua situazione, evitando sorprese e sfruttando al meglio questa opportunità.
ATTENZIONE: Se la tua contabilità è già seguita dai nostri uffici, non devi fare nulla: ci pensiamo noi a contattarti per tutte le valutazioni del caso!
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