CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE VENDITE DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA

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Il Decreto Clima (DL 14.10.19, n. 111), in vigore dal 15 ottobre 2019, ha introdotto all’articolo 7 alcune misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina.

Gli incentivi alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ambiscono a promuovere nuove modalità di consumo dei prodotti alimentari e detergenti, con l’obiettivo di ridurre la produzione di imballaggi e contenitori monouso, laddove non indispensabili per esigenze sanitarie, rinunciando al loro impiego.

Destinatari degli incentivi sono gli esercenti commerciali di vicinato, di media e grande struttura ex D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Le caratteristiche dei negozi devono essere le seguenti:

Esercizi di vicinato, con superficie di vendita:

  • inferiore a 150 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • inferiore a 250 m2, nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

Medie strutture, aventi superficie di vendita:

  • inferiore a 1.500 m2, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
  • inferiore a 2.500 m2, nei Comuni con popolazione più ampia

Grandi strutture di vendita

 

Gli esercizi commerciali potranno accedere a un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno a condizione che:

  1. vengano attrezzati spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina ovvero vengano aperti nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi;
  2. vengano proposti ai consumatori contenitori riutilizzabili, consentendo anche l’impiego di quelli di proprietà del cliente, purché puliti e idonei all’uso alimentare; non è permesso offrire contenitori monouso per imballare i suddetti prodotti;
  3. tale attività di vendita venga mantenuta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.

Il contributo verrà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse.

Le modalità per l’ottenimento del contributo, nonché per la verifica anche successiva delle sue condizioni, saranno fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il 15 dicembre 2019).

È opportuno evidenziare che predisporre un esercizio commerciale alla vendita di alimenti sfusi genera una revisione delle buone prassi igieniche e del manuale HACCP al fine di ottimizzare il sistema di autocontrollo teso a garantire la sicurezza alimentare. Per garantire inoltre la effettiva conformità alle regole vigenti sia dei dispenser, sia dei contenitori riutilizzabili, i materiali e oggetti che vengono a contatto con gli alimenti devono rispettare la normativa sui MOCA. Si ricorda infine che la vendita di prodotti alimentari sfusi è soggetta alle regole d’informazione al consumatore stabilite nel d.lgs. 231/17.

 

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).

 

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