Lo scopo del Regolamento (UE) 517/2014 è di prevenire le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) nell’ambiente. Per garantire ciò, viene imposto quanto segue:
Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di F-Gas è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto.
Gli operatori (proprietari/responsabili) di apparecchiature contenenti F-Gas prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite.
Se viene rilevata una perdita di F-Gas, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo (5 giorni dall’accertamento della perdita). Inoltre, se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.
Alla luce di ciò, risulta evidente che il controllo delle perdite sia un intervento fondamentale per garantire il funzionamento ottimale delle apparecchiature contenenti F-Gas. Effettuare tali controlli con le giuste procedure e tempistiche va a vantaggio sia dell’operatore, in quanto obbligato, che del manutentore.
Cosa si intende per controllo delle perdite?
Ai sensi del Regolamento (UE) 517/2014 per controllo delle perdite si intende il controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, svolto con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007.
Si deve premettere che il D.P.R. n. 146/2018 non introduce differenti frequenze o periodicità.
Quali apparecchiature sono soggette al controllo delle perdite?
Gli operatori di apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-Gas in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2equivalente non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.
Quali sono le frequenze dei controlli delle perdite?
Per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi.
Per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi.
Per le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. Inoltre, per questo tipo di apparecchiature, gli operatori assicurano che sia installato un sistema di rilevamento delle perdite integrato, che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite.
Dove devono essere registrati i controlli delle perdite?
I controlli delle perdite effettuati su apparecchiature contenenti F-Gas in quantità pari o superiori alle 5 tonnellate di CO2 equivalenti devono essere comunicati nella Banca Dati F-Gas dall’impresa che ha effettuato l’intervento entro e non oltre i trenta giorni da quando l’intervento è stato effettuato.
TABELLA GWP (GLOBALWARMING POTENTIAL)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Servizio F-Gas di Confartigianato Imprese Bergamo (tel. 035.274.200-355; e-mail: fgas@artigianibg.com)