CORONAVIRUS: EMANATO IL DECRETO 8 MARZO 2020, CON MISURE URGENTI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato l’8 marzo 2020.

Il principale nuovo obbligo è relativo ad evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati (Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché di evitare spostamenti all’interno dei medesimi territori ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Il decreto NON VIETA IL MOVIMENTO DI PERSONE, MA LO LIMITA alle strette necessità di lavoro, di necessità e di salute.

 

 

Tra i principali contenuti del DPCM che riguardano le imprese segnaliamo:

 

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 

  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

 

  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

 

  • si raccomanda ai datori di  lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie….;

 

  • (lettera n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore, di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione;

 

  • (lettera o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

 

  • (lettera r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le  medie e grandi strutture di vendita,  nonché  gli  esercizi  commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati esclusi i punti  vendita  di  generi alimentari;

 

  • sono sospese le attività  di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,  centri termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;

 

La norma consente quindi la prosecuzione delle attività produttive nel rispetto delle previsioni della lettera o) del decreto, senza limitazioni d’orario (salvo che per ristorazione e bar –  lettera n) nè di luogo (salvo che per attività commerciali non alimentari nei centri commerciali e nei mercati chiusi nei prefestivi e festivi (lettera r), nel rispetto delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1.

 

 

Per leggere il testo del DPCM 8 marzo 2020 CLICCA QUI

 

 

Per leggere le altre notizie riferite al coronavirus: https://confartigianatobergamo.it/category/coronavirus/

 

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