È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto, in vigore dal 1° aprile, prevede la proroga, dal 7 al 30 aprile, delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
ESTENSIONE DELLE MISURE PREVISTE PER LA ZONA ROSSA
La norma conferma fino al 30 aprile l’applicabilità della zona rossa alle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e conferma la possibilità per i Presidenti delle Regioni di prevedere l’estensione delle misure previste per la zona rossa nonché misure restrittive, in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti).
NIENTE ZONE GIALLE FINO A FINE APRILE
Il testo proroga fino al 30 aprile 2021 la disposizione che stabilisce l’applicazione, nelle zone gialle, delle misure della zona arancione. Pertanto, fino a fine aprile, in tutto il Paese non ci saranno zone gialle. Il decreto prevede però la possibilità di apportare modifiche alle misure, in ragione dell’andamento dell’epidemia, che saranno adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
SPOSTAMENTO TRA REGIONI
Fino al 30 aprile 2021, non essendoci zone gialle, non sarà consentito lo spostamento tra regioni (che in base al DPCM 2 marzo 2021 è previsto appunto solo nelle zone gialle).
La mobilità tra regioni sarà consentita solo per motivi di salute, necessità e urgenza.
Si potrà sempre invece raggiungere il proprio domicilio e la propria residenza.
SECONDE CASE
In base alle Faq del governo, lo spostamento nelle seconde case è sempre consentito sia in fascia arancione che rossa, con alcune regole: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza l’aggiunta di parenti o amici; la seconda casa non deve essere abitata da altre persone; è necessario provare che la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021.
Tuttavia, occorre fare attenzione perché diverse regioni hanno vietato questo tipo di spostamenti sul loro territorio.
VISITE AD AMICI
Nelle zone rosse non è consentito andare a trovare parenti o amici (è permesso solo nel weekend di Pasqua).
Confermata invece la possibilità, nelle zone arancioni, di andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi), all’interno del comune di residenza.
SCUOLE
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza, mentre per le scuole secondarie di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e per gli altri la didattica a distanza.
Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
ZONE ROSSE
Ricapitoliamo inoltre le norme in vigore nelle zone rosse.
COPRIFUOCO
È vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino, con necessità di giustificare i propri spostamenti. È possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile (lo trovi anche in fondo al testo).
SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori Comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In particolare, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (eccettuato il periodo di Pasqua sopra indicato), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute e non è più consentito lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Per ogni spostamento, in caso di controlli, dovrà essere esibito il modello di autocertificazione editabile.
Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
CHIUSURE FESTIVE DEI CENTRI COMMERCIALI
Per le TRE ZONE (rossa, arancio e gialla), nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a ECCEZIONE delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).
Ricordiamo quindi che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, comma 2).
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le attività commerciali al dettaglio consentite si svolgono solo a condizione che siano assicurati:
- distanza interpersonale di almeno un metro
- ingressi in modo dilazionato
- divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
- rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
- esposizione all’ingresso del locale di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
RISTORAZIONE, BAR
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui le imprese dell’artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, gastronomie, ecc.), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Restano consentiti:
- la consegna a domicilio in qualunque orario
- l’asporto fino alle ore 22 per tutti gli esercizi (compresi gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande – codice ATECO 47.25 ). Per i soggetti che svolgono attività di bar senza cucina (codici ATECO 56.3) il limite orario per l’asporto è fissato alle ore 18.
Resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti (art. 37 e 46); sono consentiti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24, che consente solo le seguenti attività: Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
Pertanto, in zona rossa non sono consentite le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere (in precedenza consentiti), né quelle di estetica.
A questo proposito rammentiamo che Confartigianato è intervenuta nei confronti del Governo, per chiedere una modifica della norma e ha attivato una petizione: https://confartigianatobergamo.it/firma-la-petizione-le-imprese-di-acconciatura-ed-estetica-devono-poter-riaprire-anche-in-zona-rossa/
Ricordiamo che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sono consentite le attività artigiane di produzione e servizi, tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, lavanderie, ecc. (con le distinzioni sopra indicate per i servizi alla persona), rispettando i Protocolli specifici per ambienti di lavoro sottoscritti il 24 aprile 2020.
SPORT
Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
MOSTRE, MUSEI, PALESTRE, PISCINE, ECC.
Sono chiusi mostre, musei, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, palestre, piscine, impianti sciistici, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
DISTANZIAMENTO E DISPOSITIVI
È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Per ulteriori informazioni e dettagli consulta il sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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