Dal 1° gennaio 2022 scende sotto i 1.000 euro il limite utilizzo contanti

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Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2022 scende la soglia dalla quale non è possibile l’utilizzo dei contanti per i pagamenti, che passa da 2.000 a 1.000 euro.

Saranno quindi consentiti i pagamenti in contanti fino a 999.99 euro.

 

Il nuovo limite è un effetto del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, (Decreto Legge n.124 del 2019  convertito dalla Legge 157/2019) che dal primo luglio 2020 aveva già ridotto la soglia da 3 mila a 2 mila euro, ed ha lo scopo di favorire l’utilizzo di pagamenti tracciabili per combattere l’evasione fiscale.

 

Il nuovo limite di 999,99 euro riguarda in generale ogni trasferimento indipendentemente dalla relativa causale: ad esempio commette una violazione il padre che regala al figlio l’importo di 1.500 euro in contanti. Lo stesso dicasi per la restituzione della somma dovuta in relazione ad una precedente operazione di finanziamento.

 

Sono escluse dal limite le operazioni di prelevamento e versamento bancario. In questo caso la somma di denaro rimane comunque nella disponibilità dello stesso soggetto che, oltre ad essere intestatario del rapporto di conto corrente dal quale si preleva o si versa, è il destinatario finale della somma.

 

Per effetto delle modifiche normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori ad € 250.000,00 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

 

Chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo, pagherà una sanzione da 3.000 a 15.000 euro.

La sanzione sarà irrogata sia al soggetto che ha disposto materialmente il pagamento della somma di denaro oltre la soglia, cioè a colui che effettua il pagamento, sia al soggetto che ha beneficiato della somma di denaro, cioè colui che riceve l’importo.

 

Per informazioni:
rivolgiti al tuo addetto contabile di sede o di delegazione oppure all’Ufficio Fiscale Tributario (e-mail:
fiscaletributario@artigianibg.com).

 

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