Pubblicato il Decreto Equilibrio: le nuove disposizioni conciliano attività professionale e vita familiare

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Lo scorso 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 c.d. “Decreto Equilibrio”, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata per i genitori ed i prestatori di assistenza.

 

Le disposizioni contenute nel decreto entrano in vigore il 13 agosto 2022.

 

 

Tra le novità si segnalano:

 

Congedo di paternità obbligatorio (10 giorni), che diventa strutturale.

Resta fruibile anche in via non continuativa (non frazionabile ad ore), spetta anche in caso di adozione/affido, sia nei 2 mesi precedenti al parto/ingresso in famiglia/entrata in Italia del minore (per adozioni internazionali) sia entro i primi 5 mesi da tali eventi (in precedenza era possibile fruirne solo nei 5 mesi successivi); spetta anche in caso di parto prematuro e nell’ipotesi di morte perinatale del figlio. È soppresso il giorno di congedo facoltativo.

In caso di parto plurimo i giorni di congedo obbligatorio raddoppiano (20 giorni).

Il congedo deve essere richiesto dal lavoratore in forma scritta con anticipo non minore di 5 giorni, salvo diversa disposizione del CCNL.

In caso di rifiuto, opposizione o ostacolo è prevista una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.

 

Congedo parentale (c.d. facoltativa)

Al fine di estendere la fruizione del congedo anche al padre, sono modificati i periodi di congedo come segue:

  • 3 mesi indennizzati al 30% solo per la madre fino al 12° anno (o ingresso in famiglia o in Italia per adozioni internazionali) del bambino (prima fino al 6°).
  • 3 mesi indennizzati al 30% solo per il padre fino al 12° anno (o ingresso in famiglia o in Italia per adozioni internazionali) del bambino (prima fino al 6°).
  • 3 mesi indennizzati al 30% in alternativa tra genitori (quindi, o il padre o la madre), da fruire sempre entro 12 anni del figlio.

Restano invariati i periodi massimi di congedo e quindi, 6 mesi per ciascun genitore (elevabili a 7 mesi per il padre nelle condizioni di legge) e complessivi 10 tra i due genitori (11 se il padre ne ha utilizzati almeno 3). Innalzato (a 11 mesi, di cui 9 indennizzati) il limite per il genitore solo.

L’indennità include la tredicesima; i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di ferie, riposi, ad eccezione degli emolumenti accessori, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL.

Sono previste particolari disposizioni per minori con disabilità grave.

 

Maternità delle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata

Per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico) spetta un periodo massimo di congedo parentale di 9, frazionato in 3 mesi (per ciascun genitore e non trasferibile all’altro), e ulteriori 3 mesi (in alternativa tra i genitori), da fruire entro i primi 12 anni di vita del bambino (prima 3 anni). Restano invariate le condizioni richieste dalla legge per la relativa fruizione.

 

Maternità delle lavoratrici/lavoratori autonomi

Resta invariata la precedente normativa (3 mesi di congedo da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore), e si estende (novità) il congedo anche al padre.

 

 

Permessi L.104/1992 (art. 33)

Viene eliminata la figura del “referente unico dell’assistenza”; ne consegue che, a partire dal 13 agosto 2022, pur restando fermo il limite complessivo di 3 gg, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti, in alternativa tra gli loro e autorizzati.

 

Congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)

Viene introdotta la figura del “convivente di fatto” tra i beneficiari del congedo, in alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo).

 

L’INPS, con messaggi n. 3066 e 3096, ha fornito prime indicazioni rispetto alle novità, specificando che è già possibile fruire di congedi e permessi. Ulteriori indicazioni operative e di dettaglio saranno oggetto di una successiva specifica circolare, così come la comunicazioni circa l’avvenuto aggiornamento informatico delle attuali procedure.

 

 

Per dubbi o chiarimenti contattare i propri addetti paghe o l’Ufficio Sindacale

(tel. 035.274.356 – 230 – 223 | e-mail sindacale@artigianibg.com)

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