Comunichiamo che è stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati contributi in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.
Con la risposta ad interpello n. 98 dell’11 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio in merito al trattamento fiscale delle provvidenze ricevute a norma del DL. n. 109/2018, quale sostegno a seguito del crollo del “Ponte Morandi”, nel Comune di Genova.
In particolare, l’articolo 5, comma 3, del decreto legge, aveva autorizzato il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori consistenti nella forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.
Il decreto attuativo (DM 24 dicembre 2018) aveva precisato che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardavano, tra l’altro:
- le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
- le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo … la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi».
Il medesimo decreto aveva anche stabilito i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.
Secondo l’Agenzia delle entrate, tale ristoro assume rilevanza fiscale come contributo in conto esercizio, essendo destinato a fronteggiare esigenze di gestione (cioè, consentire il ristoro delle maggiori spese» affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo).
In assenza di una espressa previsione di legge (diversamente da quanto stabilito, ad esempio, per i “ristori” riconosciuti a seguito del COVID-19 ex art. 25 D.L. n. 34/2020 e successivi decreti, per i quali la non rilevanza fiscale è stata esplicitata in norma) che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari.
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 85 TUIR, è considerato ricavo di esercizio, che concorre alla formazione del reddito secondo i criteri di competenza o di cassa in ragione del regime contabile applicato dall’impresa.
“È chiaro si sia trattato di una svista e non certo di volontà del legislatore – afferma il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani – ma sui ristori concessi gli autotrasportatori, che sono in prima linea nelle emergenze ed hanno subito enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia del Ponte Morandi, subiscono una beffa ingiustificabile.”
Scarica la Risposta Agenzia delle Entrate n. 98 dell’11/02/2021