È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 il DL 30 giugno 2021, n. 99 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” cosiddetto “Lavoro e Imprese”, che ha introdotto importanti disposizioni in materia fiscale e di lavoro. Il provvedimento è entrato in vigore il 30 giugno 2021

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Di seguito le principali novità in materia di lavoro, integrate con le disposizioni di cui ai precedenti interventi normativi (D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021).

 

CASSA INTEGRAZIONE E DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER COMPARTO TESSILE E MODA

Con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito si riconosce ai datori di lavoro delle industrie del tessile e della moda, identificati dai codici Ateco 13, 14 e 15, un periodo pari a 17 settimane di CIGO per causale Covid-19, senza contributo addizionale, e fruibili nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il ricorso a tale strumento da parte delle aziende del settore comporta che resta il divieto, sino al 31 ottobre 2021, di avviare le procedure di licenziamento collettivo nonché ricorrere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sono in ogni caso confermate le deroghe conosciute con i precedenti interventi normativi (in estrema sintesi, subentro nell’appalto, cessazione definitiva dell’attività, accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, fallimento).

 

CASSA INTEGRAZIONE E DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER COMPARTO INDUSTRIA

Tali imprese possono far ricorso a 13 settimane di CIGO, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre, senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Resta preclusa la possibilità di licenziare, nei termini e con le deroghe di cui al punto precedente, per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito.

Si ricorda che il 30 giugno ha segnato la fine del divieto di licenziamento collettivo e individuale generalizzato per il settore industriale; per l’effetto le aziende che non ricorrono ad ammortizzatori sociali potranno, ricorrendone le condizioni, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (e che hanno aperto un tavolo di crisi presso il Dicastero dello sviluppo economico) è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2021, un trattamento di integrazione salariale straordinario pari a 13 settimane. Il ricorso a tale strumento preclude, fino al 31 dicembre 2021, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché il ricorso a licenziamento per giustificato motivo oggettivo; si attendono indicazioni in ordine al versamento del relativo contributo addizionale.

 

CASSA INTEGRAZIONE E DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GLI ALTRI SETTORI

Restano invariate le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali di cui CIGD, FSBA e FIS, fruibili sino al 31/12/2021 (con divieto di licenziamento sino al 31/10/2021).

 

ALTRE MISURE

Tra le altre misure di possibile interesse si ricordano: l’incremento delle autorizzazioni di spesa per erogazione delle indennità per lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, il finanziamento di percorsi formativi per percettori di ammortizzatori sociali e in Naspi, la sospensione delle cartelle esattoriali sino al 31 agosto 2021 (cartelle ferme da marzo 2020), la sospensione del cashback (si veda disposizioni in materia fiscale) che ha reso possibile il rifinanziamento della Legge Sabatini, azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni tramite moneta elettronica.

 

Per informazioni:

rivolgersi al proprio Assistente del Lavoro o all’Ufficio Consulenza lavoro – Sindacale (tel. 035.274. 356 / 223 / 377 – e-mail: supporto.sindacale@confartigianatobergamo.it).

 

 


 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

 

RIAPERTURA SPORTELLO SABATINI

Segnaliamo che il cd Decreto “Lavoro e Imprese” ha rifinanziato la Nuova Sabatini integrando i fondi con 425 milioni di euro per l’anno 2021.

Contestualmente si procederà con semplificazioni amministrative volte a rendere automatica l’erogazione della seconda tranche del contributo anche senza richiesta dell’azienda.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

 

Per informazioni:

Servizio Credito e Finanza (tel. 035.274.386 – cell. 334.6596886 – 335.7555243 – 366.6646217; e-mail: credito@artigianibg.com).

 

 


 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Ecco le disposizioni urgenti emanate in materia fiscale.

 

SOSPENSIONE DEL CASHBACK E DEL SUPER CASHBACK (articolo 1, commi 1-9)

Viene disposto che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cd “cashback”) è sospeso per il semestre decorrente dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

I rimborsi dei 150 euro del Cashback, accumulati con le oltre 50 transazioni, dovrebbero arrivare entro 60 giorni, quindi entro il 31 agosto.

Per il super cashbach (bonus extra da 1500 euro per i primi 100.000 utenti più attivi nella graduatoria del numero di transazioni) i rimborsi dovrebbero slittare al prossimo 30 novembre

 

CREDITI D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI DI PAGAMENTI ELETTRONICI (articolo 1, commi 10-12)

Rimborso totale delle commissioni su transazioni con strumenti collegati al RT o strumenti “evoluti” di incasso

Viene elevato al 100% il credito d’imposta “ordinario” (cioè del 30%) riconosciuto sulle commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 relativamente a transazioni poste in essere da esercenti impresa, arti o professioni verso consumatori finali, che adottano:

  • strumenti di pagamento elettronico collegati al Registratore Telematico
  • oppure strumenti “evoluti” di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle operazioni, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e possono pertanto sostituire i RT

L’agevolazione consistente nel totale ristoro delle commissioni riguarda gli esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro (cioè, la stessa platea dei potenziali beneficiari del credito d’imposta del 30%).

 

Contestualmente, al fine di incentivare l’acquisizione degli strumenti, il legislatore ha riconosciuto ulteriori crediti d’imposta per 1) adeguare macchine (RT- Registratori Telematici) e 2) software.

 

1) Credito d’imposta per l’acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i RT

Viene agevolato l’acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono i pagamenti elettronici (come ad esempio POS o strumenti software) e che vengono collegati ai RT.

L’incentivo è costituito da un credito d’imposta a favore degli esercenti impresa, arte o professioni che effettuano operazioni nei confronti dei consumatori finali che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sostengono costi per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici nonché per coprire le spese di convenzionamento.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

2) Credito d’imposta per gli strumenti “evoluti” di incasso

Ai medesimi soggetti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro, che nel corso del 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti “evoluti” di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è concesso un credito d’imposta, pari al massimo a 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino ad esaurimento. Inoltre, non rilevano ai fini delle imposte dirette e IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, TUIR. Si applicano, inoltre, nel rispetto dei limiti e condizioni previsti per gli aiuti de minimis.

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (articolo 2, comma 1)

L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99, sostituisce all’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 il termine del 30 giugno 2021 con il termine del 31 agosto 2021, prorogando la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Pertanto, a seguito della proroga attuata con l’articolo 2 del DL. n. 99/2021, l’articolo 68, del D.L. n. 18/2020 sospende, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e dunque entro il 30 settembre 2021. In base alla normativa attuale, la sospensione sarebbe terminata a fine giugno e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2021.

Ormai dal marzo 2020 le rate sono state oggetto di continue proroghe, quindi, in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, i debitori, a settembre 2021, dovranno pagare un considerevole numero di rate. In considerazione del periodo emergenziale, il DL 137/2020, per facilitare i debitori, ha solo previsto che la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, e non di cinque.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Nulla viene detto per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, che continua a dover avvenire:

– entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;

– entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (articolo 2, comma 2)

L’articolo 2, comma 2, del DL. n. 99/2021 dispone la proroga della sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo al 31 agosto 2021 (il DL34/2020 aveva previsto il termine al 30 aprile 2021)

 

SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (articolo 2, comma 2)

L’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 99/2021 dispone la proroga delle sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni fino al 31 agosto 2021 (il DL34/2020 aveva previsto il termine al 30 giugno 2021)

 

Per informazioni:

rivolgiti al tuo addetto contabile di sede o di delegazione, oppure all’Ufficio Fiscale Tributario (e-mail: fiscaletributario@artigianibg.com).

 

 

 

Per leggere il testo del DL 30 giugno 2021, n. 99, c.d. “Lavoro e Imprese”, CLICCA QUI

 

 

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