È stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), contenente un pacchetto di misure ritenute urgenti per sostenere le imprese e i lavoratori dipendenti.
Restiamo in attesa delle necessarie circolari applicative.
Le novità della norma
Vediamo, in pillole, le novità in vigore ritenute di maggior interesse per le imprese:
Riduzione del cuneo fiscale
Il Decreto innalza al 6% e al 7% (a seconda della soglia di retribuzione imponibile mensile) l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti (si tratta di un innalzamento delle attuali percentuali di 2% e 3%).
Tale riduzione ha natura temporanea ed è prevista per i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.
Fringe benefit
Confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit che, dall’attuale 258,23 euro annui, sale a 3.000 euro per il 2023, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Per l’attuazione della misura i datori di lavoro dovranno informare le RSU, laddove presenti.
Occupazione giovanile
Reintrodotto un incentivo contributivo per i datori di lavoro che, nel secondo semestre del 2023, assumeranno giovani NEET (ovvero giovani privi di lavoro, non inseriti in un percorso di studi o formazione, registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani”) di età anagrafica inferiore a 30 anni.
Contratti a termine
Il Decreto modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine intervenendo sulle c.d. causali (già introdotte dal decreto Dignità – D.L. 87/2018).
Confermata l’assenza di causali per i primi 12 mesi di contratto. Sul prosieguo del rapporto di lavoro il testo prevede che le causali possano essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese proroghe e i rinnovi) solo:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Semplificazione delle informazioni e degli obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
Il Decreto prevede una serie di semplificazioni circa gli obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto di lavoro introdotti dal decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).
Prestazioni occasionali nel settore turistico
Aumentata, da 10.000 a 15.000 la soglia delle prestazioni per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento. Per questi settori l’utilizzo è consentito ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Confermata, inoltre, la riforma del reddito di cittadinanza (che prende il nome di assegno di inclusione).
Nella stessa seduta è stato approvato anche un disegno di legge in materia di lavoro, contenente una serie di modifiche in materia di somministrazione di lavoro e chiarimenti circa la durata del periodo di prova nel contratto di lavoro, che è in attesa di pubblicazione.
Per informazioni potete scrivere una e-mail all’indirizzo supporto.sindacale@artigianibg.com.
Il Parere di Confartigianato
Secondo Confartigianato il Dl lavoro ha colto la necessità di correggere aspetti critici della gestione del mercato del lavoro: va infatti nella direzione giusta il superamento del reddito di cittadinanza, per sostituirlo con interventi assistenziali dedicati ai soggetti non occupabili, percorsi di inserimento lavorativo e incentivi per chi assume personale occupabile.
Sottolineiamo, inoltre, l’importanza della ulteriore riduzione del costo del lavoro con un aumento del taglio contributivo a favore dei lavoratori. Il nostro auspicio è che si trovino risorse per rendere strutturale questa misura e per avviare la riduzione del costo del lavoro anche per la quota a carico dei datori di lavoro.
È positivo anche il giudizio sulle misure finalizzate a semplificare la gestione dei rapporti di lavoro che rimandano alla contrattazione collettiva la definizione delle causali che giustificano i contratti a termine, sulla norma che elimina gli appesantimenti burocratici al momento delle assunzioni previsti dal Decreto trasparenza e sul rifinanziamento del Fondo nuove competenze.
Esprimiamo, invece, forte perplessità sulle disposizioni che ampliano oltre i 29 anni, e per i soli settori del turismo e termale, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante. L’apprendistato professionalizzante deve infatti mantenere la sua vocazione di contratto a contenuto formativo, per consentire ai giovani di acquisire una qualificazione professionale, ‘premiando’ le aziende che realmente li formano all’interno di percorsi lavorativi. Non può diventare un mero strumento di incentivo all’assunzione, per di più limitato ad alcuni settori.