È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto “Decreto Sostegni bis”.

 

Ecco i contenuti del provvedimento definitivo, a seguito delle modifiche intervenute.

 

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

 

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Viene previsto per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni, un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’altra istanza. Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario o postale in cui è confluito il precedente ristoro ovvero potrà essere fruita sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, nel caso in cui il destinatario abbia espresso tale scelta in occasione della prima attribuzione.

 

In alternativa, gli stessi contribuenti (titolari di reddito agrario o esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio nazionale), sempre che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, possono accedere a un diverso contributo, correlato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, a condizione che la perdita media mensile subita dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia almeno del 30 per cento. Chi è stato ammesso al cfp Sostegni (determinato in funzione del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019) e riceve, in automatico, l’indennizzo, può richiedere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d’imposta sarà scomputata dall’ammontare spettante; invece, se l’istanza dà luogo a un contributo inferiore al precedente, alla stessa non verrà dato seguito.

Il nuovo indennizzo è calcolato applicando alla differenza di fatturato le stesse percentuali (60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019) fissate per il precedente fondo perduto Sostegni qualora si tratti di contribuenti già beneficiari di quell’aiuto; più alte, invece, le percentuali per chi non ne ha fruito: 90, 70, 50, 40 e 30% (in ogni caso, l’importo del bonus non può superare 150mila euro).

Il beneficio andrà richiesto in via telematica all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini che saranno disciplinati da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. I soggetti tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva potranno presentare istanza di accesso al contributo solo dopo aver trasmesso quella relativa al primo trimestre 2021.

 

Alle medesime categorie di contribuenti, infine, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, presenti un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale. L’indennizzo sarà determinato, entro il tetto di 150mila euro, applicando alla differenza tra i due risultati d’esercizio, al netto dei vari ristori, sostegni e contributi anti Covid già ricevuti, la percentuale, che sarà anch’essa individuata con Dm. Il contributo “a conguaglio” andrà richiesto, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura; l’istanza può essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Disposta la concessione di contributi a favore delle attività economiche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis”, hanno subìto la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (articoli 1 e 2, Dl n. 19/2020). A tale scopo, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Soggetti beneficiari, ammontare dell’indennizzo e modalità di erogazione saranno individuati da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. Vanno rispettate le norme europee in materia di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid.

 

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Prorogato ed esteso il “bonus affitti” al fine di usufruire di un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda. In particolare:

– il credito d’imposta, nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda, spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, è prorogato da aprile fino al 31 luglio 2021.

– agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), spetta un credito d’imposta – nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; tale condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

La fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

 

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

Estesa anche ai soggetti “più strutturati”, con volume di ricavi o compensi dai 5 milioni di euro in su, la possibilità di utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale, anziché le ordinarie tre, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali di tipo tradizionale, diversi da quelli “Industria 4.0”, diversi cioè da quelli indicati nell’allegato A della legge 232/2016, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

Art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Ripristinato, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione”, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

 

Per fruire del nuovo credito d’imposta sanificazione, è necessario presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con il provvedimento n.191910 del 15 luglio, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa (200 milioni di euro).

 

Per informazioni:
rivolgiti al tuo addetto contabile di sede o di delegazione, oppure all’Ufficio Fiscale Tributario (e-mail: fiscaletributario@artigianibg.com).

 

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

 

Contratto a termine

La legge di conversione del “Decreto Sostegni bis” modifica parzialmente la disciplina dei contratti di lavoro a termine, a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento). Più precisamente, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro possono individuare specifiche esigenze in presenza delle quali il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi. In ogni caso deve essere rispettato il limite massimo di 24 mesi.

Tale disposizione si applica sino al 30 settembre 2022.

Quanto sopra si aggiunge alle disposizioni, attualmente in vigore, in tema di contratto a termine (ossia, Decreto Dignità e Decreto Sostegni), salvo chiarimenti ministeriali.

 

Restano confermate tutte le misure già presenti nel D.L. Lavoro e Imprese (D.L.99/2021) che riguardano, in sintesi, la possibilità di ricorrere a cassa integrazione Covid per le sole aziende del settore tessile (codici Ateco 13, 14 e 15) con relativo divieto di licenziamento; la possibilità di ricorrere a cassa integrazione straordinaria per aziende cui sono preclusi gli ordinari trattamenti di cassa integrazione (di cui al D.Lgs. 148/2015) ed in stato di crisi presentate presso il Ministero dello sviluppo economico, finanziamento del fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali, finanziamento per attività di formazione per i beneficiari di Naspi.

 

Per informazioni:
rivolgersi al proprio Assistente del Lavoro o all’Ufficio Consulenza lavoro – Sindacale (tel. 035.274. 356 / 223 / 377 – e-mail: supporto.sindacale@confartigianatobergamo.it).

 

 

 

NOVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Differimento contributi previdenziali

Come già anticipato dal Messaggio n. 1911 dell’Inps, l’articolo 47 del decreto, ha riconfermato il differimento della prima rata dei contributi previdenziali, per artigiani ed esercenti attività commerciali, dal 17 maggio al 20 agosto, specificando “senza alcuna maggiorazione”.

Il provvedimento è stato reso necessario a causa del ritardo nell’emanazione del Decreto Interministeriale attuativo dell’esonero parziale dei contributi per lavoratori autonomi e professionisti, previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

 

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITO

 

Modifiche percentuali di copertura e durata garanzia del Fondo Centrale di Garanzia

A seguito della conversione in legge del cd “Decreto Sostegni bis”, le operazioni finanziarie assististe da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia a valere sul Temporary Framework cd lettera “C” possono avere durata massima 120 mesi, con aliquota di garanzia ridotta all’80% in luogo del precedente 90%.

La durata sopra riportata, nonostante la Commissione Europea abbia autorizzato durata massima delle operazioni in questione di 96 mesi. A tal proposito, in via prudenziale, si consiglia di considerare come durata massima possibile i 96 mesi stabiliti dalla Commissione in attesa di avere circolari operative dal Fondo Centrale di Garanzia

Dal 01/07/2021 sulle operazioni finanziarie fino a € 30.000,00 (la cd lettera “M”) la precedente garanzia statale al 100% viene ridotta al 90%. Il tasso d’interesse applicato può essere differente/maggiore rispetto al tasso stabilito per le precedenti operazioni con copertura statale totale. Si mantiene la durata massima stabilita in 180 mesi.

 

 

Per informazioni:
Servizio Credito e Finanza (tel. 035.274.386 – cell. 334.6596886 – 335.7555243 – 366.6646217; e-mail: credito@artigianibg.com).

 

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

Nell’articolo 11 si indicano le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. In particolare, ci si riferisce agli strumenti Simest che dal 3 giugno offrono la possibilità alle imprese di avere sostegno economico per lo sviluppo dei mercati internazionali.

Nello specifico, il 3 giugno riaprirà la ricezione delle domande di finanziamento agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese relative al Fondo 394/81 che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto “Sostegni-bis”, si precisa che:

– sino al 31.12.2021, la quota di co-finanziamento a fondo perduto potrà essere riconosciuta fino al limite del 25% dell’importo totale del prestito richiesto, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni;

– per le operazioni di patrimonializzazione non sarà più disponibile il co-finanziamento a fondo perduto.

 

Per informazioni:
Ufficio Internazionalizzazione e Competitività d’Impresa (tel. 035.274.284 – e-mail: internazionalizzazione@artigianibg.com).

 

 

 

NOVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE

 

600 milioni di euro per riduzioni TARI

All’art 6 del provvedimento viene istituito un fondo da 600 milioni per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI per le attività chiuse per emergenza sanitaria: si tratta dei mancati sconti richiesti da Confartigianato durante il primo lockdown del 2020, deliberati da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma disapplicati dalla maggior parte dei Comuni italiani.

Le amministrazioni comunali potranno ora concedere le riduzioni della TARI, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Si tratta di un’importante vittoria a favore delle imprese nostre associate per le quali la TARI può rappresentare un onere di migliaia di euro.

L’applicazione degli sconti non poteva che essere la giusta ed equa soluzione di fronte ad attività chiuse che non hanno prodotto rifiuti per diversi mesi nel corso del 2020.

 

Rinvio della Plastic Tax al 2022

All’art.9 si dispone il rinvio al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della Plastic Tax, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici che sarebbero gravati dall’imposta, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È stata dunque accolta la nostra proposta di emendamento presentata al Senato nella fase d conversione in legge del provvedimento.

 

Per informazioni:
Servizio Ambiente e Sicurezza (tel. 035.274.266 – 035.274.260 – e-mail: ambiente@artigianibg.com).

 

 

 

Per scaricare il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto “Decreto Sostegni bis” CLICCA QUI

 

Per scaricare la Legge LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 di conversione CLICCA QUI

 

 

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