Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “Decreto Sostegni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo e in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto misure finalizzate al sostegno di imprese, professionisti e famiglie oltre a prevedere specifici interventi in tema di vaccini e scuola.

 

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel decreto viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”.

Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In sostanza, il contributo è calcolato:
– partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (determinati secondo i chiarimenti forniti con riferimento ai precedenti contributi a fondo perduto);
dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
– calcolando la differenza tra i suddetti importi;
– applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione (secondo la tabella che segue).

 

tabella calcolo contributo sostegni

 

 

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

 

L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa e quindi a partire dal giorno 30 marzo e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo sono state definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita Guida.

 

Per scaricare il modello dell’istanza CLICCA QUI

 

 Per scaricare la Guida dell’Agenzia delle Entrate CLICCA QUI

 

Per informazioni:

rivolgiti al tuo addetto contabile di sede o di delegazione, oppure all’Ufficio Fiscale Tributario (e-mail: fiscaletributario@artigianibg.com).

 


 

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Di seguito, in sintesi, le misure in materia di lavoro

 

Cassa integrazione Covid

Sono previste 13 settimane di cassa integrazione ordinaria per il periodo 1° aprile – 30 giugno, senza alcun contributo addizionale. Dal 1° luglio verranno azzerati tutti i contatori per la Cigo.

Sono invece previste 28 settimane di FIS, CIGD, FSBA per il periodo 1° aprile – 31 dicembre, senza alcun contributo addizionale.

Possono accedere ai trattamenti di cui sopra i lavoratori che risultano in forza alla data del 23/3/2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).

Un’ulteriore novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Le modalità di richiesta per CIGO, FIS, CIGD (incluso il ricorso a pagamento diretto, ove consentito, nonché i termini di decadenza per la presentazione delle domande) restano invariate, salvo precisazioni dettate da Circolari operative INPS.

 

Blocco dei licenziamenti

Il blocco generalizzato dei licenziamenti è fissato al 30 giugno 2021.

Esiste un ulteriore divieto, ma riguarda i soli datori di lavoro che fruiscono di ammortizzatori sociali nel periodo 1° luglio – 31 ottobre (non riguarda quindi le aziende in Cigo).

Tale divieto sarà mobile e varrà per l’intero periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali (e dunque al massimo sino al 31 ottobre 2021).

La relazione illustrativa al decreto precisa che resta preclusa la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali ai datori di lavoro che avvieranno procedure di licenziamento nel periodo 1/07/2021-31/10/2021.

Restano in ogni caso esclusi dal divieto, in sintesi, i licenziamenti per cessazione definitiva di attività, fallimento, liquidazione senza continuità, licenziamento per comporto, licenziamenti disciplinari, cessazione di appalto con riassunzione del personale (c.d. clausola sociale), accordi stragiudiziali (eccezioni già previste nella Legge di Bilancio 2021).

 

Contratti a termine

È nuovamente possibile, sino al 31 dicembre 2021 prorogare o rinnovare contratti a termine senza indicazione delle causali, per un periodo massimo di 12 mesi e una sola volta. Si ricorda che, in ogni caso, resta ferma la durata massima complessiva del contratto a termine, tra le stesse parti e a pari inquadramento, fissata in 24 mesi.

Sono fatti salvi i rinnovi e/o le proroghe già intervenuti entro la data di pubblicazione del decreto.

 

Lavoratori fragili

Viene rinnovata l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio per lavoratori in condizioni di fragilità (immunodepressi) fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza per il periodo di comporto.

 

Proroga CU

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, è prorogato dal 16 marzo al 31 marzo il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate della Certificazione Unica e la consegna al contribuente.

 

Tre le altre misure si ricorda, per opportuna conoscenza, il rinnovo dell’indennità per lavoratori del turismo e stagionali (importo forfait pari a 2.400 euro), il rifinanziamento del reddito di emergenza (REM, per ulteriori 3 mensilità) e di quello di cittadinanza, oltre all’eliminazione del requisito di 30 giornate di effettivo lavoro (negli ultimi 12 mesi) per l’accesso alla Naspi sino al 31/12/2021.

Sono inoltre prorogati, sino al 31/12, i navigator.

 

Per informazioni rivolgersi al proprio Assistente del Lavoro o all’Ufficio Consulenza lavoro – Sindacale (tel. 035.274. 356 / 233 / 377 – e-mail: supporto.sindacale@confartigianatobergamo.it).

 


 

CREDITO

Il decreto ha aumentato il tetto massimo di aiuti percepibili da una singola azienda, per gli aiuti ricompresi nel punto 3.1 del cd Temporary Framework (cioè il regime d’aiuti quadro introdotto a marzo 2020 a seguito di decisione della Commissione Europea).

Il tetto, precedentemente fissato in € 800.000 è stato aumentato ad € 1,8Mln.

Inoltre viene prorogata sino al 31/12/2021 la validità di tali aiuti.

 

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

marzo

20mar18:0020:00Incendio dei tetti causato da canne fumarie, impianti elettrici e pannelli fotovoltaici

25mar17:0019:00Webinar | Addio al mercato tutelato: cosa fare per le bollette? Ti aiuta CEnPI di Confartigianato

26mar18:3020:30ADR: adempimenti e formazione obbligatoria anche per le imprese che producono rifiuti pericolosi | Martedì 26 marzo ore 18.30

aprile

22apr16:0018:00Sicurezza alimentare. Le nuove norme su controlli ufficiali e sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

maggio

Nessun evento

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X