Il Consiglio dei ministri di venerdì 7 agosto ha approvato il nuovo DPCM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto) in vigore dal 9 agosto e che avrà efficacia fino al 7 settembre. Il provvedimento contiene numerosi allegati, alcuni dei quali di diretto interesse per le imprese.
Le misure, di carattere generale, si applicheranno su tutto il territorio nazionale e, di fatto, prorogano quelle già esistenti.
In particolare si prevede:
– l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
– l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico;
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
– dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro;
– per quanto riguarda i corsi di formazione, sono consentiti quello per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
– le attività nei centri benessere sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio (al riguardo si veda l’allegato 9 al DPCM);
– le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel locale più del tempo necessario all’acquisto. In particolare, bisogna attenersi alle disposizioni dell’allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali);
– le attività e i servizi di ristorazione (tra cui gelaterie e pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Continua a essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile (v. Circ. prot. 572 del 4 maggio 2020);
– le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono inoltre specificati i contenuti che devono avere al riguardo i protocolli delle Regioni;
– tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali (Allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 13) e nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 14).
Sono, inoltre, previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (artt. 4 e 5 del DPCM) con, in alcuni casi, la previsione di un periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia dai Paesi individuati nell’Allegato 20.
Il DPCM contiene numerosi allegati di interesse, tra i quali:
– Allegato 9, linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 e linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate al 6 agosto 2020;
– Allegato 11, recante misure per gli esercizi commerciali;
– Allegato 12, recante protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali del 24 aprile 2020;
– Allegato 13, recante protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
– Allegato 14, recante protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica;
– Allegato 16, recante linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
– Allegato 19, recante misure igienico-sanitarie;
– Allegato 20, spostamenti da e per l’estero.
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