E-COMMERCE NELL’UNIONE EUROPEA, DAL 1° LUGLIO LA NUOVA SOGLIA

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Dal 1° luglio scatteranno le nuove regole sulle «vendite intracomunitarie a distanza», che potranno essere tassate nel paese di partenza dei beni solo entro il limite complessivo di 10.000 euro annuo, superato il quale, l’IVA dovrà essere pagata nel Paese comunitario di destinazione delle merci.

 

In deroga al principio secondo cui le cessioni di beni materiali sono localizzate nel paese in cui i beni si trovano prima della spedizione a destinazione dell’acquirente (tassazione all’origine con l’applicazione dell’IVA italiana), le vendite intracomunitarie a distanza verso consumatori finali – tra cui quelle concluse via internet – sono invece localizzate nel paese di arrivo dei beni (tassazione a destino) qualora superino la soglia di 10.000 euro.

 

Così, per esempio, se un’impresa italiana vende, anche tramite un sito internet beni che vengono spediti dall’Italia ad acquirenti stabiliti in Francia per 4.000 euro, in Germania per 5.000 euro e in Grecia per 3.000, il luogo di tali cessioni è situato nei vari Paesi di arrivo, pertanto l’impresa italiana dovrà applicare l’Iva di ciascun paese di destinazione; l’operatore economico dovrà quindi registrarsi come operatore Iva nei vari Paesi, effettuando poi gli adempimenti (fatturazione, dichiarazione, versamento) secondo le rispettive disposizioni nazionali.

 

Si ricorda che – prima della modifica normativa – se le cessioni effettuate nei vari Paesi non superano l’ammontare annuo stabilito dal paese di destinazione (nella maggioranza dei casi almeno 35.000 euro), l’Iva è dovuta nel paese di origine, salvo il diritto del venditore di optare comunque per la tassazione a destino.

Il vecchio limite era applicabile per ogni paese comunitario, mentre il nuovo limite di 10.000 euro è complessivo, come indicato nell’esempio precedente. Il superamento del limite va verificato sia nell’anno precedente che nell’anno in corso.

 

Per l’assolvimento dell’imposta estera, in alternativa alla registrazione nei singoli Stati UE, gli imprenditori, possono utilizzare il nuovo “regime speciale OSS” che consente di accentrare gli adempimenti presso una sola autorità fi scale, evitando l’identificazione del soggetto in più Paesi.

 

Per informazioni:
Consulenza Fiscale e-mail: fiscaletributario@artigianibg.com
Internazionalizzazione e Progetti per la Competitività e-mail: internazionalizzazione@artigianibg.com

 

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