EMERGENZA COVID NUOVI PROVVEDIMENTI. LA LOMBARDIA TORNA IN ZONA ROSSA

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La Lombardia torna in zona rossa dal 17 gennaio. Lo ha stabilito l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio che, sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha assegnato i nuovi colori per le diverse regioni.

 

Contro l’ordinanza, la regione Lombardia presenterà ricorso al T.a.r. Inoltre il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, hanno inviato una lettera al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore al Welfare, Letizia Moratti, perché si facciano carico di segnalare al Ministero della Salute il numero contenuto di casi di Covid-19 nel territorio bergamasco e di richiedere pertanto una deroga per la provincia di Bergamo.

Restiamo in attesa di eventuali sviluppi.

 

Intanto, nei giorni scorsi, per contenere la ripresa dei contagi Covid, il Consiglio dei Ministri ha approvato nuovi decreti che prevedono, accanto alla conferma delle disposizioni esistenti, nuove regole per spostamenti e per alcune attività.

È stato dapprima pubblicato il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.

 

Successivamente, è stato emanato il Dpcm 14 gennaio 2021 le cui disposizioni si applicano, dalla data del 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Il DPCM rinnova tutte le misure già in vigore e introduce la nuova regola del divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18 e la riapertura dei musei nei giorni feriali solo nelle zone gialle.

 

Ecco le novità che si applicano a livello nazionale

 

PROROGA STATO DI EMERGENZA

Il decreto-legge 2/2021 stabilisce la proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021, termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio.

 

DIVIETO SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Un’ interpretazione fornita dal Governo ha precisato che è possibile andare nelle seconde case fuori Regione di proprietà o in affitto a lungo termine, ma solo con il proprio nucleo familiare convivente (la previsione non è però prevista nel testo delle norme).

 

 

 

REGOLE ZONE ROSSE

 

Ricapitoliamo le regole in vigore per le zone rosse

 

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori Comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

 

Fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse a meno non ci siano motivi di lavoro, di salute o di necessità. Secondo una interpretazione al decreto fornita da palazzo Chigi sarebbe possibile andare nelle seconde case fuori Regione di proprietà o in affitto a lungo termine, ma solo con il proprio nucleo familiare convivente.

 

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

 

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

 

È consentito il rientro a domicilio, residenza o presso la propria abitazione e gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica in presenza (per le classi per cui è consentita).

 

Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

 

Alleghiamo il modello di autocertificazione editabile. Il modulo dovrà essere utilizzato per ogni spostamento e dovrà essere esibito in caso di controllo.

 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi (nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

Per vedere le attività comprese nell’allegato 23 CLICCA QUI

 

Le attività commerciali al dettaglio consentite si svolgono solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte.

 

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.

 

Ricordiamo che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

Per vedere le attività comprese negli allegati 23 e 24 CLICCA QUI

 

 

SCUOLA

Didattica in presenza per scuole elementari e prima media e a distanza al 100% per le seconde e terze medie e per le superiori con la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Anche i Corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza.

 

 

SPORT

sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva.

 

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 


 

REGOLE VALIDE PER TUTTE LE ZONE

 

Ricordiamo inoltre le regole valide per le zone gialle, arancioni e rosse

 

Coprifuoco: vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino, con necessità di giustificare i propri spostamenti. È possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile in fondo a questa pagina che in ogni caso è a disposizione di tutte le pattuglie delle forze di polizia. I controlli saranno a campione. Resta fortemente raccomandato evitare spostamenti con mezzi pubblici o privati durante la giornata.

 

Sono chiusi mostre, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, teatri, cinema, palestre e attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie.

I musei restano aperti solo nelle zone gialle e nei giorni feriali

 

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

 

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico, assoggettati a specifici protocolli

 

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 

Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

 

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

 

È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

 

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 


 

ZONA BIANCA

Il decreto legge ha istituito una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

Possono comunque essere adottate specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

 

PIATTAFORMA NAZIONALE VACCINI

Per agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19 viene istituita, una piattaforma informativa nazionale per favorire le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. La piattaforma potrà essere impiegata dalle Regioni interessate anche per le prenotazioni delle vaccinazioni, registrazione e certificazione delle somministrazioni e trasmissione dei dati al Ministero della salute.

 

PROROGA PERMESSI DI SOGGIORNO

I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli consulta il sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

 

Per scaricare il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CLICCA QUI

 

 

Per scaricare il DPCM 14 gennaio 2021 CLICCA QUI

 

 

Per scaricare il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 CLICCA QUI

 

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