EMERGENZA SANITARIA: LE MISURE DEL NUOVO DPCM 2 marzo 2021

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È stato firmato dal presidente del Consiglio il nuovo DPCM 2 marzo 2021 che regolamenta spostamenti e attività nell’emergenza sanitaria da Covid19 e che sarà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile.

Il nuovo DPCM, il primo firmato dal premier Mario Draghi, sostituisce quello del 14 gennaio, che cesserà la sua efficacia il prossimo 5 marzo, e si collega al DL n. 15/21, approvato il 24 febbraio scorso, che ha confermato il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome fino al 27 marzo.

 

Il DPCM introduce alcune novità di carattere generale. Ad esempio, le ordinanze che collocano le Regioni nelle zone arancioni o rosse si applicheranno a partire dal giorno successivo, non festivo, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, tali ordinanze non entreranno più in vigore la domenica come accaduto in passato ma il lunedì successivo. Inoltre, la struttura del nuovo DPCM è stata modificata e resa più agevole alla lettura grazie alla suddivisione in “capi”, uno per ogni zona colorata.

 

Vengono sostanzialmente confermate le principali misure per le imprese già previste dal DPCM del 14 gennaio 2021, compreso il riferimento ai protocolli per gli ambienti di lavoro.
Ci sono però alcune sostanziali novità che esponiamo di seguito.

 

SCUOLE
In zona ROSSA, dal 6 marzo è sospesa l’attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

In ZONA GIALLA e ARANCIONE i Presidenti delle Regioni avranno la facoltà di disporre la sospensione dell’attività scolastica:

1.    nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali abbiano adottato misure stringenti di isolamento (es. arancione rafforzato) in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave;

2.    nelle zone nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti

3.    nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico

 

 

RISTORAZIONE, BAR (tra cui le imprese dell’artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, gastronomie etc.)

In TUTTE LE ZONE per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25 commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18. È stato invece confermato il divieto di asporto dopo le ore 18 per i soggetti che svolgono attività di bar (codici ATECO 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina).

 

Restano in vigore tutte le regole previste in precedenza: in ZONA GIALLA apertura al pubblico fino alle 18 (non è stata accolta la richiesta di estensione dell’orario), consentito l’asporto fino alle 22 (i bar fino alle 18), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, consegna a domicilio sempre consentita. Nelle ZONE ARANCIO E ROSSE è consentito l’asporto fino alle 22 (i bar fino alle 18), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ed è sempre consentita la consegna a domicilio.

Resta consentita senza limiti di orario anche la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti (art. 37 e 46); le mense e il catering continuativo su base contrattuale; – gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA

In ZONA GIALLA E ARANCIONE sono consentite tutte le attività.

Nelle ZONE ROSSE sono consentite ESCLUSIVAMENTE le seguenti attività, individuate nell’allegato 24 del decreto: – Attività delle lavanderie industriali – Altre lavanderie, tintorie – Servizi di pompe funebri e attività connesse – Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia. Il DPCM ha sospeso i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, in precedenza consentiti, oltre a quelli di estetica.

 

Confartigianato è prontamente intervenuta nei confronti del Governo, disapprovando tale scelta ritenuta ingiustificata alla luce dei rigidi protocolli e delle misure di prevenzione applicati dalla categoria a tutela della salute dei clienti e dei dipendenti. Anche alcune Regioni e la stessa Conferenza delle Regioni hanno chiesto di riconsiderare la scelta del Governo.

 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

In ZONA GIALLA E ARANCIONE sono consentite tutte le attività artigiane di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, estetica, acconciatura, lavanderie, etc.).

In ZONA ROSSA sono consentite le attività artigiane di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, lavanderie, etc.) con le distinzioni sopra indicate per i servizi alla persona.

 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Confermata nelle ZONE ROSSE la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2. Confermata la riapertura delle attività in ZONA ARANCIONE e GIALLA.

Per le TRE ZONE, viene chiarito che nei centri commerciali, durante il fine settimana sono consentite le attività di lavanderie e tintorie, oltre a quelle previste in precedenza (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie). Da tale precisazione ne consegue che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, comma 2).

Negli esercizi sono valide le solite misure di sicurezza: rispetto dei protocolli, distanziamento, mascherina, ingressi contingentati, esposizione cartello con limite persone.

 

 

FORMAZIONE

In ZONA GIALLA sono consentiti la formazione in azienda, (esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa), i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

L’Art. 25 comma 7 prevede infatti quanto segue: “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

 

Si ritiene che le nuove disposizioni dettate per le zone gialle siano applicabili anche alle zone arancioni e rosse, in assenza di norme che le vietino espressamente. Tuttavia, occorrerà verificare l’orientamento che verrà adottato in ambito regionale.

 

 

SPOSTAMENTI

Il divieto di spostamento tra le Regioni è valido sull’intero territorio nazionale fino al 27 marzo (ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15) salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

In ZONA GIALLA viene confermata la previsione, già prevista dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, che “in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

La disposizione vinee confermata per la ZONA ARANCIONE con spostamenti consentiti però in ambito comunale. Sempre nelle ZONE ARANCIONI sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nelle ZONE ROSSE il suddetto spostamento verso le abitazioni private non è più consentito.

 

 

SECONDE CASE

È consentito recarsi nelle seconde in ZONA GIALLA o ARANCIONE (anche se si trovano fuori regione) solo al nucleo familiare che abbia titolo (proprietà, affitto) e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Non è possibile invece – a meno di urgenti e necessari motivi – se le abitazioni sono in ZONE ROSSE o ARANCIONE SCURO.

 

 

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle ZONE GIALLE si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle ZONE GIALLE riaprono anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

In TUTTE LE ZONE restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. Restano vietati gli sport di contatto e di squadra. Consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa.

 

 

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto (fiere, congressi, discoteche e pubblico agli eventi e alle competizioni sportive). Tale disposizione entra in vigore dal 3/3/2021.

 

 

Per scaricare la scheda di sintesi per zone bianche, gialle, arancioni e rosse CLICCA QUI

 

 

Per scaricare il DPCM 2 marzo 2021 CLICCA QUI

 

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