È stato pubblicato il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Il decreto stabilisce che tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
L’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro privato e pubblici, anche sulla base di contratti esterni.
Restano, invece esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Riguardo il campo di applicazione del decreto, e quindi dell’obbligo di green pass, va evidenziato come il riferimento “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” riguardi non solo i lavoratori subordinati ma qualsiasi attività lavorativa, ricomprendendo, quindi anche i lavoratori autonomi.
Dal punto di vista attuativo, saranno i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19, definendo entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche – da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro – e individuando i soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni.
I lavoratori che non siano in possesso del green pass, o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso ed emolumento, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese con meno 15 dipendenti, ci sarà una disciplina specifica e più tutelativa che è in corso di definizione.
In merito gli aspetti sanzionatori i commi 8 e 9 prevedono:
- per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
- per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
Tra le altre norme di interesse contenute nel provvedimento si segnalano gli articoli 4 e 5, che contengono disposizioni per la somministrazione dei test antigenici rapidi e sulla durata delle certificazioni verdi, e che si legano quindi all’estensione dell’obbligo di green pass.
Come noto, infatti, la certificazione verde COVID-19, necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro, attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino (valido dal 15 giorno fino a successiva dose) e resterà poi valida per 12 mesi, oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
A tale riguardo:
- l’art. 4, comma 1, lett. b) dispone la somministrazione da parte delle farmacie di test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, test, che si ricorda, non sono a carico dei datori di lavoro;
- l’art. 5 prevede che per le persone guarite da COVID, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (ad oggi la normativa prevede che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
Seguiranno nei prossimi giorni delle comunicazioni esplicative in linea con le attuazioni che saranno prese dai ministeri competenti entro il 15 ottobre.
Gli uffici di Confartigianato Bergamo restano a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento.