F-GAS, CONTROLLO DELLE PERDITE

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F-GAS per quali apparecchiature vanno comunicati gli interventi?

Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014:

a) apparecchiature fisse di refrigerazione;

b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;

c) pompe di calore fisse;

d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;

e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

f) commutatori elettrici;

Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS. Il Ministero ha chiarito che  la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

 

Come vanno comunicati i controlli obbligatori delle perdite effettuate su apparecchiature contenenti F-Gas?

 Si deve premettere che il D.P.R. n. 146/2018 non introduce differenti frequenze o periodicità per i controlli delle perdite delle apparecchiature di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014.

  1. L’obbligatorietà dei controlli delle perdite periodici è disciplinata direttamente dal Regolamento europeo, all’articolo 4, sia nelle frequenze che nella tipologia di apparecchiature soggette a tali controlli; l’impresa dovrà comunicare un intervento di controllo delle perdite alla Banca Dati FGAS, come previsto dall’articolo 16, indicando l’esito del controllo.
  2. Nel caso in cui venga riscontrata una perdita sulle apparecchiature di cui all’articolo 4 paragrafo 1, il regolamento europeo, all’articolo 3, paragrafo 3, dispone che la perdita venga riparata senza indebito ritardo (non oltre 5 giorni) e che, entro un mese dalla riparazione (cioè entro 30 gg), venga effettuata una verifica dell’efficacia dell’intervento. L’intervento di riparazione della perdita dovrà essere comunicato alla Banca Dati tra gli interventi di “riparazione”. In caso di esito negativo della verifica dell’efficacia della riparazione, tale intervento deve essere comunicato tra gli interventi di riparazione, indicando nelle osservazioni che l’apparecchiatura necessita di una ulteriore verifica. In caso di esito positivo della verifica dell’efficacia della riparazione, tale intervento deve essere comunicato tra gli interventi di riparazione, indicando nelle osservazioni che la riparazione dell’apparecchiatura ha avuto esito positivo.

A seguito dell’avvenuta riparazione della perdita si procederà con l’intervento di controllo delle perdite periodico, come previsto all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Esempio: in data 1 dicembre 2019 viene effettuato il controllo obbligatorio delle perdite di una apparecchiatura di refrigerazione contenente 60 tonnellate di CO2 equivalente di FGAS e non dotata di sistema di rilevamento delle perdite (precedente controllo delle perdite effettuato in data 10 luglio 2019), dal quale viene riscontrata una perdita. Senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni (Es. il 3 dicembre), deve essere effettuato l’intervento di riparazione e comunicato alla Banca Dati (tra gli interventi di riparazione).

Entro e non oltre i successivi 30 giorni (Es. il 30 dicembre) dalla data dell’intervento di riparazione, deve essere effettuata la verifica dell’efficacia della riparazione che, in caso di esito positivo, viene comunicata alla Banca Dati tra gli interventi di riparazione.

Solo successivamente alla riparazione della perdita si potrà procedere al controllo obbligatorio delle perdite che dovrà essere effettuato entro il 10 gennaio 2020 (6 mesi successivi al precedente controllo delle perdite).

 

  1. Nel caso di apparecchiature che non ricadono nell’obbligo di controllo delle perdite di cui all’articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento, l’eventuale controllo delle perdite effettuato volontariamente sulle stesse, potrà comunque essere comunicato alla Banca Dati come intervento di “controllo delle perdite”.

 

Cosa è il GWP

Il GWP è il potenziale di riscaldamento globale ovvero, il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2, di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell’allegato IV.

 

FGAS GWP

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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