Il 17 gennaio 2020 è entrata in vigore il decreto legislativo n. 163, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sul regolamento F-GAS.
- Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore avvalendosi di personale non in possesso dell’attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Le persone fisiche che svolgono le attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore senza attestato o senza essere in possesso del certificato (comunemente detto Patentino FGAS) nel caso svolgano interventi su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigo senza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Data FGAS le informazioni relative agli interventi di controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Il nuovo decreto F-GAS, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio 2019 (DPR 146/2018), sul settore dell’autoriparazione ha sostanzialmente confermato quanto già in vigore: conservano immutata efficacia gli attestati delle persone già ottenuti in passato e le relative registrazioni delle imprese al portale F-GAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008. Conseguentemente, coloro che hanno già proceduto alla regolarizzazione sia come persona sia come impresa nei confronti del registro nazionale F-GAS come “Attività di Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008” devono ritenersi già in regola.
Discorso diverso per coloro che hanno proceduto all’iscrizione al Registro F-GAS ma non hanno ad oggi ottenuto l’attestato: sono ora a rischio cancellazione!
Il nuovo DPR prevede tra l’altro l’introduzione della Banca Dati Fgas, una piattaforma nella quale dovranno essere registrate le vendite di F-GAS, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. In ogni caso tale Banca Dati non vede coinvolte le imprese di autoriparazione.
Ciò detto, è assolutamente importante che le aziende verifichino la propria posizione in materia di F-Gas, in particolare i seguenti punti:
- Verificare l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale (in assenza di documentazione controllare tramite l’Ente presso il quale è stato fatto il corso);
- Verificare la presenza in azienda di almeno un addetto in possesso dell’attestato: questa verifica è assolutamente necessaria in quanto nel tempo l’addetto potrebbe aver cambiato posto, essere andato in pensione, ecc.
ATTENZIONE: Il Decreto F-Gas, DPR 146/2018, amplia il campo di applicazione agli interventi di installazione, controllo delle perdite, riparazione, manutenzione o assistenza, recupero e smantellamento degli impianti su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigo contenenti gas fluorurati a effetto serra: in questo caso le aziende che esercitano questo tipo di interventi devono: integrare l’attività dichiarata al Registro Telematico F-Gas, fare ottenere a chi effettua questo tipo di interventi il certificato F-Gas (comunemente detto patentino fgas), iscrivere l’azienda alla nuova Banca Dati F-Gas e provvedere alla denuncia telematica alla Banca Dati Fgas, entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento, delle attività sopracitate.
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere –Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).