Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (pdf, 2.396 MB) recante attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014).
Il D.P.R. n. 146/2018, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:
- l’individuazione delle autorità competenti;
- l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per:
– l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
– la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
– la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
– la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
– il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;
– il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.
- l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati;
- l’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
- l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
A decorrere dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).