Dal 27 settembre 2026 sono applicabili in Italia le nuove disposizioni volte a contrastare le pratiche di greenwashing e a rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle dichiarazioni ambientali utilizzate dalle imprese. Le novità derivano dalla Direttiva (UE) 2024/825, recepita nell’ordinamento italiano mediante il D.Lgs. n. 30/2026, che modifica il Codice del Consumo introducendo nuovi obblighi in materia di comunicazione ambientale.
L’obiettivo del legislatore europeo è rafforzare la tutela dei consumatori, contrastando le dichiarazioni ambientali ingannevoli e garantendo che le informazioni sulla sostenibilità siano verificabili, trasparenti e supportate da evidenze concrete. La qualità ambientale è infatti diventata un elemento sempre più rilevante nelle scelte di acquisto e nella competitività delle imprese.
Cosa cambia con le nuove regole
La normativa non introduce una definizione giuridica autonoma di “greenwashing”, ma interviene sulle asserzioni ambientali e sulle pratiche commerciali che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ambientali di un prodotto, di un servizio o dell’attività dell’impresa.
Rientrano quindi nell’ambito della disciplina non solo slogan pubblicitari, ma anche marchi, denominazioni commerciali, etichette e contenuti presenti su siti web, cataloghi, social media e confezioni dei prodotti.
Le pratiche oggetto di particolare attenzione
Tra le principali novità introdotte dalla disciplina europea rientrano:
- l’utilizzo di asserzioni ambientali generiche quali “verde”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, “amico dell’ambiente” o espressioni analoghe qualora l’impresa non sia in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione stessa;
- l’impiego di marchi o etichette di sostenibilità che non siano fondati su sistemi di certificazione riconosciuti o istituiti da autorità pubbliche;
- l’attribuzione all’intero prodotto o all’intera attività aziendale di benefici ambientali che riguardano soltanto una specifica componente o una fase limitata del ciclo produttivo;
- le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tali affermazioni si basano esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
- la promozione come elemento distintivo di caratteristiche già obbligatorie per legge per tutti i prodotti della stessa categoria presenti sul mercato europeo.
Maggiore rigore per gli obiettivi ambientali futuri
Particolare attenzione viene riservata anche alle dichiarazioni ambientali riferite a risultati futuri, come gli obiettivi di riduzione delle emissioni o di neutralità climatica.
Le imprese potranno formulare tali impegni solo se supportati da un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, tempistiche definite, risorse individuate e un sistema di monitoraggio periodico verificato da soggetti indipendenti.
Controlli e sanzioni
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) potrà verificare la fondatezza delle dichiarazioni ambientali diffuse dalle imprese, richiedere documentazione, avviare istruttorie e ordinare la cessazione delle pratiche ritenute scorrette.
Una sfida e un’opportunità per le imprese
Le nuove regole rappresentano certamente un adempimento da considerare con attenzione, ma costituiscono anche un’opportunità per valorizzare in modo credibile gli investimenti e le iniziative intraprese dalle imprese in ambito ambientale.
Il Servizio ESG di Confartigianato Imprese Bergamo supporta le imprese associate nell’analisi delle proprie comunicazioni ambientali, nella verifica della conformità e nell’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa europea e nazionale.
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