IMPRESE DEL VERDE -Sfalci e potature: cambia la normativa. Le imprese penalizzate da nuovi e onerosi adempimenti

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Nel corso del 2021 è cambiata la regolamentazione relativa agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde, sia pubblico che privato, che raggiunge un punto di forte criticità per le imprese del settore.

 

La vicenda legislativa è piuttosto intricata, ma è utile ripercorrerla.

Nel 2019 il legislatore italiano ha escluso sfalci e potature provenienti dal verde pubblico dai rifiuti, una decisione contestata dall’Unione Europea che ha minacciato l’apertura di una procedura di infrazione contro il nostro Paese. La risposta dell’Italia è stata molto rapida. Con un brusco dietrofront nel Decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020, che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, gli scarti del verde pubblico sono tornati ad essere classificati come rifiuti.

 

E siamo arrivati ai nostri giorni. Dal 1° gennaio, infatti, sono operative le nuove regole previste dal D.Lgs 116/2020. Punto di partenza per lo smaltimento: la corretta identificazione della natura del rifiuto stesso. Sono considerati urbani (e quindi da trasportare verso i centri di raccolta comunali) se prodotti da verde pubblico dei comuni o attività fai da te (Codice EER 200201). Sono invece considerati Rifiuti speciali non pericolosi (da avviare a recupero o smaltimento) se prodotti da un’attività di impresa al servizio di un privato.

 

“Un cambiamento non di poco conto – commenta la Presidente di Confartigianato Imprese del Verde Stefania Dal Maistro – che ci fa piombare in una situazione difficilmente sostenibile. In molte aree del Paese non ci sono adeguate strutture per il conferimento del materiale, con la conseguenza che gli imprenditori che operano secondo le regole dovranno necessariamente e a malincuore far lievitare i costi per il cliente finale”.

“Come categoria – conclude la Presidente – ci chiediamo inoltre quale sia la ratio per cui un lo stesso materiale vegetale, se prodotto da un’impresa artigiana nell’ambito della sua attività presso privati, debba essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso, contrariamente da quanto avviene invece nelle corrette pratiche agricole dove è considerato sottoprodotto con un suo valore di mercato se ceduto ad altre imprese agricole o avviato a recupero energetico come biomassa”.

Come devono adeguarsi gli artigiani per attenersi alle nuove norme per lo smaltimento dei rifiuti verdi?

 

Le imprese con più di 10 dipendenti devono mantenere un registro vidimato dalla Camera del commercio, con la relativa annotazione del carico e scarico dei rifiuti (sono esentate la microimprese al di sotto dei 10 dipendenti); Essere iscritte all’ Albo Gestori Ambientali per effettuare il trasporto dei suddetti verso impianti di raccolta e\o smaltimento; Allegare al trasporto dei rifiuti il Formulario di identificazione del rifiuto o in alternativa il documento di trasporto (DDT) nel caso delle piccole attività di manutenzione.

 

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

 

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