Si tratta di un’indennità stabilita dal decreto-legge n. 18/2020 “Cura Italia” per il mese di marzo 2020dell’importo pari ad € 600, non soggetta ad imposizione fiscale, a tutti i lavoratori autonomi che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non siano beneficiari di reddito di cittadinanza (vedi paragrafo lavoratori autonomi).
L’indennità verrà erogata sino a raggiungimento dell’importo complessivo stanziato.
Nello specifico possono accedere:
1) i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:
Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
2) i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
I liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
L’indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
3) i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
4) i lavoratori agricoli
5) i lavoratori dello spettacolo
LAVORATORI AUTONOMI
Come dicevamo, l’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, Ape sociale e assegno d’invalidità Inps e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLE PRESTAZIONI
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica.
Stante l’emergenza, i potenziali fruitori potranno accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione facilitate rispetto al regime ordinario, attraverso una delle le seguenti modalità:
-PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
-SPID di livello 2 o superiore;
-Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
-Carta nazionale dei servizi (CNS).
È anche possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Consigliamo di rivolgervi al vostro commercialista per verificare di essere in possesso dei requisiti necessari per usufruire del beneficio.
COSA DEVONO FARE GLI ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO
Gli associati che hanno la CONTABILITÀ presso di noi NON DOVRANNO FARE NULLA, PROVVEDEREMO DIRETTAMENTE NOI alla predisposizione della DOMANDA per conto loro.
Tutti gli ALTRI ASSOCIATI, potranno scegliere se presentare la domanda tramite il proprio commercialista,oppure tramite gli uffici di Confartigianato.
In quest’ultimo caso occorre prenotarsi CLICCANDO QUI e compilando la richiesta con i propri dati.
Per scaricare la circolare Inps CLICCA QUI
Per richieste e/o ulteriori informazioni scrivere a: 600@artigianibg.com.