La classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite “numero di stelle” è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017, entrato in vigore il 2 Gennaio 2018.
Il decreto n. 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3, comma 1, che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre, prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Pertanto, si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal regolamento statale) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.
In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:
- obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
- divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;
- obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).
La delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici (dgr 5360/2021, punto 10.5 dell’allegato).
La delibera di Giunta regionale n. 3649 del 16 dicembre 2024 approva i nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW, a decorrere dal 15 ottobre 2026.
La delibera di Giunta regionale n. 4720 del 14 luglio 2025 approva i nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’esercizio degli impianti termici civili, costituiti da caldaie e alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW, a decorrere dal 15 ottobre 2027.
La delibera di Giunta regionale n. 4767 del 22 luglio 2025 approva i requisiti per l’assolvimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 199/2001, con impianti alimentati da biomassa legnosa, modifica alla dgr n. 7095/2017.
E’ introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.
I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000).
TEMPISTICA PER LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA E LA CORRETTA GESTIONE DELLE CANNE FUMARIE
Secondo quanto previsto dall’allegato 1 della dgr 5360/2021 le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del dpr 74/2013.
Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n. 8224/2021 e con la periodicità minima di seguito indicata:
- ≤ 10 kW = ogni 4 anni
- > 10 kW e ≤ 15 kW = ogni 2 anni
- > 15 kW = ogni 1 anno
Qualora le istruzioni tecniche dell’impresa installatrice o del produttore dell’apparecchio prevedano controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; le stesse devono essere riportate nel Rapporto di controllo a cura del manutentore. Il responsabile dell’impianto è tenuto a rispettare le suddette istruzioni, mentre, qualora prevedano scadenze più lunghe, il responsabile dell’impianto è tenuto a rispettare le scadenze indicate nella suddetta tabella.
In merito alla pulizia della canna fumaria la dgr 5360/2021 esplicita quanto segue:
- La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
- Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all’eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell’impianto.
- Al termine dell’attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, o consegnato al CAIT per la successiva registrazione nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.
- L’impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al CURIT è soggetto alla sanzione di cui all’art. 27, comma 2, della l.r. 24/2006.
(fonte Regione Lombardia)
Per maggiori informazioni sugli adempimenti normativi, contattare:
Ufficio Aree di Mestiere, Sportello CAIT | tel.035274355-296 – e-mail: cait@artigianibg.com