LA LOMBARDIA RIAMMESSA IN ZONA ARANCIONE. ERA ROSSA PER UN ERRORE NEI CONTEGGI

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Da domenica 24 gennaio, la Lombardia è tornata in zona arancione.

Il passaggio è legato alla scoperta di un errore di elaborazione e conteggio dei dati epidemiologici lombardi sulla diffusione del contagio di Covid-19 a causa del quale la Lombardia è stata inserita per una settimana in zona rossa, pur non avendone i pesanti requisiti e senza che questo sacrificio avesse effetti reali sul contenimento dell’epidemia.

 

Si è aperto quindi un botta e risposta di polemiche tra Regione Lombardia e Governo riguardo alla responsabilità sull’errore.

A questo proposito Confartigianato Bergamo attraverso Confartigianato Lombardia ha inviato un comunicato a tutti i giornali e, interloquendo anche direttamente con Regione Lombardia, ha chiesto che sia fatta chiarezza sulle responsabilità vere di questi errori e che se ne traggano le dovute conseguenze nel rispetto dei sacrifici fatti da tutti i cittadini.

La nostra richiesta è che si provveda urgentemente a concedere ristori alle attività economiche che sono state inutilmente penalizzate, Anche a seguito delle nostre prese di posizione, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ritenuto di convocare, il 25 gennaio, gli Stati Generali del Patto per lo sviluppo, invitando le rappresentanze delle imprese per discutere dei ristorni.

Vi terremo informati.

 

 

Nel frattempo, ricordiamo quanto previsto per le Regioni in zona arancione per quanto riguarda spostamenti, attività aperte e trasporti.

 

REGOLE ZONA ARANCIONE

 

SPOSTAMENTI

È possibile spostarsi liberamente all’interno dei confini del comune dove si vive, senza necessità di avere con sé l’autocertificazione, anche se occorre comunque rispettare il coprifuoco, che resta dalle 22 alle 5.

 

È invece vietato spostarsi al di fuori del proprio Comune e della propria Regione salvo che per comprovate necessità e motivi di lavoro, studio e salute (in questo caso è obbligatorio l’uso dell’autocertificazione).  È comunque consentito andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario, ed è sempre consentito “raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé”.

 

Fino al 5 marzo 2021, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (consentito portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono). Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

 

Fino al 5 marzo 2021, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

È consentito il rientro a domicilio, residenza o presso la propria abitazione e gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica in presenza (per le classi per cui è consentita).

 

Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

 

Alleghiamo il modello di autocertificazione editabile che dovrà essere utilizzato per ogni spostamento fuori dal proprio Comune di residenza dalle ore 5 alle 22 e per gli eventuali spostamenti dalle ore 22 alle 5 (coprifuoco) e dovrà essere esibito in caso di controllo.

 

 

RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE E GELATERIE

In zona arancione restano chiusi al pubblico bar pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (ad esclusione delle mense e del catering).

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

 

 

NEGOZI

Riaprono tutti i negozi, compresi quelli nei centri commerciali (salvo le chiusure festive e prefestive) nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi.

 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, ecc. a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Riaprono i servizi che erano rimasti chiusi, compresi quelli di estetica.

 

Ricordiamo che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

REGOLE VALIDE PER TUTTE LE ZONE

 

Ricordiamo inoltre le regole valide per le zone gialle, arancioni e rosse

 

DIVIETO SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Un’ interpretazione fornita dal Governo ha precisato che è possibile andare nelle seconde case fuori Regione di proprietà o in affitto a lungo termine, ma solo con il proprio nucleo familiare convivente (la previsione non è però prevista nel testo delle norme).

 

COPRIFUOCO

vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino, con necessità di giustificare i propri spostamenti. È possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile in fondo a questa pagina che in ogni caso è a disposizione di tutte le pattuglie delle forze di polizia. I controlli saranno a campione. Resta fortemente raccomandato evitare spostamenti con mezzi pubblici o privati durante la giornata.

 

MOSTRE, SAGRE, CINEMA, PALESTRE

Sono chiusi mostre, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, teatri, cinema, palestre e attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie. I musei restano aperti solo nelle zone gialle e nei giorni feriali

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

 

CONVEGNI E RIUNIONI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

TRASPORTO

Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico, assoggettati a specifici protocolli

 

FESTE

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

 

DISTANZIAMENTO E DISPOSITIVI

Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli consulta il sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

 

Per saperne di più è possibile consultare le Faq del Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

 

Per scaricare il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CLICCA QUI

 

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