LEGGE DI BILANCIO 2019: NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

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Sono diverse le previsioni in materia fiscale e tributaria della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).

Ecco in sintesi le principali disposizioni di carattere fiscale, entrate in vigore il 1° gennaio 2019 (salvo diversa previsione).

 

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

Le aliquote IVA restano invariate per il 2019 (cioè, restano bloccati gli aumenti dell’aliquota IVA previsti dalla legge di bilancio 2018).

Gli aumenti delle aliquote sono comunque previsti dal 2020.

 

Estensione del regime forfetario

Estensione del regime forfetario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

Non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (lett. d-bis).

 

 

Raddoppio deducibilità IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa

A decorrere dal 2019 viene disposto il raddoppio, dal 20% al 40%, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali.

 

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%

 

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Viene riformulato l’articolo 8 del TUIR, riconoscendo ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti IRES.

 

Imposta sui servizi digitali

Viene istituita un’imposta sui servizi digitali, con un’aliquota del 3%, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.

È contestualmente abrogata l’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

Viene confermato che per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi

È modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Tale contributo, si ricorda, è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Per effetto delle norme in esame il contributo viene direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ((la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta).

 

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

Il regime opzionale della cedolare secca con aliquota ordinaria del 21% viene esteso anche ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili di superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri (al netto delle pertinenze) destinati all’uso commerciale rientranti nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe e delle relative pertinenze se congiuntamente locate. Il regime opzionale non si applica qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un precedente contratto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

 

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, le agevolazioni già previste riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare è prorogato l’iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’intensità del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.

È prorogata la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo di imposta.

 

Estromissione dei beni di impresa

l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali, per natura o per destinazione, può, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2019, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. L’esclusione consente il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Prorogate anche per l’anno 2019, le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

 

Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

Prorogata anche per l’anno 2019, la detrazione per un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali.

Proroga credito d’imposta formazione 4.0

È prorogata di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese.

 

Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica

Prevista la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi,   gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

 

Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto

Sono riconosciuti incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi.

Il rimborso è erogato dall’impresa di autotrasporto entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, per quelli già assunti e con i requisiti previsti, entro sei mesi dal 1° gennaio 2019. Le imprese di autotrasporto recuperano il rimborso attraverso una detrazione d’imposta pari ai rimborsi erogati e comunque non superiore a 1.500 euro per ciascun anno.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa

È consentita la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La rivalutazione ha per oggetto i beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10%.

 

Incentivi su acquisto veicoli elettrici e detrazioni per le infrastrutture di ricarica

Sono introdotti disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

Incentivi:

– viene introdotto in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, sempre di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi. L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

– Viene prevista una nuova detrazione fiscale del 50% (calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro), ripartita in dieci quote annuali, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

 

Disincentivi

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (autovettura) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km deve corrispondere un’imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro. L’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale (es. camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, rimorchi per trasporto eccezionale i).

 

Rivalutazione acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Facoltà di rideterminare, entro la data del 30 giugno 2019, i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili), posseduti alla data del 1° gennaio 2019, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono rideterminate come segue: 11% per le partecipazioni qualificate e 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli a due ruote non inquinanti

Con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi più inquinanti, viene riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo (con un massimo di 3.000 euro) a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e (veicoli a due ruote di cilindrata non superiore a 50 cc e velocità massima non superiore ai 45 km/h)  e L3e (veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o velocità massima superiore a  45 km/h) e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria), da almeno 12 mesi, di categoria 0, 1, 2.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.

 

Abrogazione ACE

Viene abrogata la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), consentendo, tuttavia, l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse per salvaguardare i diritti quesiti.

 

Acconto cedolare secca

A decorrere dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente 95%) è innalzata al 100%.

 

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