Legge di Bilancio 2026: le principali misure in materia di Lavoro

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Riepiloghiamo di seguito le principali misure in materia di Lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).

 

Revisione della disciplina dell’IRPEF

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, il Legislatore apporta solo alcune modifiche riguardanti:

  • l’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000 (scende dal 35% al 33%);
  • la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

 

Detassazione aumenti contrattuali

Detassazione (imposta sostitutiva del 5%) degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi con precisi limiti, ossia:

  • solo per aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
  • solo se corrisposti nell’anno 2026 (qualunque mese)
  • solo per rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2026

Il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro, diversamente resta l’aliquota ordinaria. Il lavoratore può rinunciare all’aliquota agevolata.

 

Detassazione premi di produttività

Restano invariate le condizioni di cui alla Legge di Bilancio 2025 (accordo sindacale, premi di ammontare variabile, con corresponsione legata a incrementi di produttività, RAL del beneficiario non superiore a 80.000, etc.), ma cambiano le misure:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta all1%(prima 5%);
  • per gli anni 2026 e 2027
  • entro un limite di importo complessivo pari a 000 euro annui (prima 3.000 mila)

La misura si applica anche per la partecipazione agli utili. Viene meno la soglia di 4.000 euro in caso di partecipazione paritetica dei lavoratori.

 

Buoni pasto

Per i buoni pasto elettronici (digitali) il valore massimo non imponibile passa da 8 a 10 euro giornalieri, mantenendo invariate le condizioni di assegnazione del servizio (ossia, liberalità dell’erogazione, categorie o totalità dei lavoratori, etc.). Resta invece invariato (4 euro) il valore di esenzione massimo per i buoni cartacei.

 

Detassazione trattamenti accessori (maggiorazioni, indennità, turni)

Viene confermata l’aliquota agevolata nella misura del 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro.

Questa disposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

 

Trattamento integrativo settore turistico-alberghiero

Confermata la misura, introdotta della Legge di Bilancio 2025, del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale nel periodo 1° gennaio -31 dicembre 2026.

Spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2025. il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.

 

Previdenza Complementare

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare. Viene elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, a 5.300 euro (prima 5.164,57), il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS viene esteso ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività la soglia dimensionale di 50 dipendenti (per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non deve essere inferiore a 60 addetti, dopo il 2032 40 addetti).

Si prevede anche, a partire dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti (il lavoratore avrà comunque entro 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso).

 

Congedo parentale

Dal 2026 diventa fruibile fino ai 14 anni d’età dei figli (prima 12 anni). Aumentano a 10 giorni (prima 5) i permessi (non retribuiti ma coperti da contribuzione figurativa) per malattia di ogni figlio entro i 14 anni (prima 8).

 

Sostituzione di lavoratrici in maternità

È prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 – per un ulteriore periodo di affiancamento della “lavoratrice sostituita” non superiore al primo anno di età del bambino.

 

Bonus assunzioni

Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni per un periodo di 24 mesi (la misura dell’agevolazione è ancora da definire).

È poi previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Incentivate anche le trasformazioni part time per genitori di almeno tre figli (con priorità degli stessi nella richiesta di tempo parziale).

La proroga dei bonus giovani under 35, donne e Zes, non è stata rifinanziata nel Milleproroghe (L.200/2025), ma dovrebbe essere inserita nel prossimo emendamento in sede di conversione del decreto.

Quindi, per ora e limitatamente all’occupazione giovanile, resta l’agevolazione under 30 (strutturale, L.207/2017) e viene introdotto l’esonero 2026 (in attesa di decreti attuativi, Legge di Bilancio 2026), mentre è scaduto e non ancora prorogato il bonus giovani Under 35 (decreto Coesione).

Restiamo in attesa di chiarimenti ministeriali e eventuali emendamenti del Milleproroghe.

 

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Sindacale: sindacale@artigianibg.com

oppure contatta i nostri uffici: https://confartigianatobergamo.it/contatti/

 

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