L’INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI: DIRITTO ITALIANO E DIRITTO INGLESE A CONFRONTO

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La principale differenza tra i sistemi di common law, in particolare quello inglese, e quelli di civil law, in particolare quello italiano, per quanto concerne il tema dell’interpretazione dei contratti, è data da un’applicazione maggiormente rigida, nei primi, del criterio letterale.

 

Nel diritto inglese, infatti, l’interpretazione del contratto non è volta alla ricerca della comune intenzione delle Parti in senso soggettivo, come invece accade in Italia in applicazione di quanto disposto dagli artt. 1362 – 1371 Codice Civile.

 

Nei sistemi di common law la base di partenza dell’interpretazione del contratto è costituita dal significato letterale, vale a dire il significato proprio di ciascun termine inserito nel contratto.

 

Gli inglesi non guardano, dunque, alle intenzioni dei contraenti prima e dopo la stipula del contratto, quanto piuttosto al significato oggettivo delle clausole contrattuali.

 

Ciò che distingue le norme relative all’interpretazione dei contratti del diritto inglese dalle nostre è il fatto che lo scopo dell’attività ermeneutica non sia la scoperta della comune intenzione delle parti in senso soggettivo, ma dell’oggettivo significato che, nel contesto e nelle circostanze in cui il contratto è stato concluso, sarebbe stato attribuito da un reasonable man, ossia da una persona mediamente ragionevole.

 

Nel sistema giuridico italiano, invece, il principale strumento ermeneutico è dato dalle parole e dalle espressioni del contratto, il cui rilievo deve, tuttavia, essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale: l’interpretazione del contratto è volta cioè a ricercare la comune intenzione delle parti, quale risulti anche al di là del mero dato letterale.

 

Nel sistema inglese si registra, tuttavia, un’eccezione rispetto al rigido schema interpretativo che non lascia spazio ad elementi “estranei” rispetto al dato letterale del contratto: si tratta dei cd. “implied terms”, vale a dire termini che si considerano impliciti nel contratto.

 

Gli “implied terms” sono tali o perché previsti da una specifica normativa applicabile ad una data tipologia contrattuale, ovvero perché debbano considerarsi impliciti alla luce delle circostanze del caso.

 

Roberta Cuttin – Missale & Partners

 

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