NORMA CEI 11 -27 Figure professionali PES -PAV-PEI facciamo chiarezza

Elettricisti, Impiantistica
  • Home    
  • NORMA CEI 11 -27 Figure professionali...

Il D.lgs. 81/08 stabilisce che per operare correttamente nel campo dei lavori elettrici sia d’obbligo utilizzare personale qualificato e informato sui pericoli derivanti dal rischio elettrico.

 

Rischio Elettrico: Definizione

Secondo quanto riportato nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, è classificabile come rischio elettrico quel “rischio che deriva dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione.”
In parole povere, ovunque si svolga un lavoro in prossimità o direttamente su fonti di alimentazione di natura elettrica, si parla di esposizione al rischio elettrico

 

A secondo grado di competenza queste figure professionali vengono indicate con le sigle PESPAV e PEI.

 

  • la sigla PEI individua la Persona Idonea a svolgere lavori sotto tensione;
  • la sigla PES individua la Persona Esperta e responsabile dei lavori elettrici;
  • la sigla PAV individua la Persona Avvertita su come evitare pericoli derivanti dai rischi elettrici;

 

Quali lavori elettrici svolgono:

 

Bisogna innanzitutto definire le Tre diverse categorie di lavoro elettrico, che sono divise nel seguente modo:

 

  • lavori sotto tensione: ovvero eseguiti su parti attive di impianti elettrici sotto tensione, come i quadri elettrici ad esempio;

 

  • lavori in prossimità di tensione: ovvero eseguiti entro una certa distanza dalle parti attive di impianti elettrici in tensione;

 

  • lavori fuori tensione: ovvero eseguiti su quadri parti di impianti elettrici a cui viene tolta tensione durante lo svolgimento del lavoro;

 

In base alla qualifica quale lavoro possono svolgere?

 

  • PEI in qualità di persona in possesso di tutti i requisiti necessari, può svolgere ogni tipo di lavoro elettrico, compresi quelli sotto tensione;

 

  • PES in qualità di persona dotata di conoscenze tecnico-teoriche è in grado di analizzare e valutare i rischi derivanti dall’elettricità ed eseguire lavori fuori tensione in prossimità;

 

  • PAV in qualità di persona messa a conoscenza dei rischi elettrici può svolgere lavori fuori tensione e in prossimità di tensione, a patto che venga istruita, assistita o supervisionata da una PES;

 

 

Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI: nomina e requisiti

 

Secondo quanto sancito dalla normativa CEI 11-27, all’interno dell’azienda l’assegnazione del ruolo di PES o PAV e PEI è di esclusiva competenza del datore di lavoro.

 

La nomina di PES e PAV avviene tramite un atto ufficiale fatto per iscritto e firmato per accettazione dal lavoratore a cui viene assegnato uno dei suddetti ruoli.
Il datore di lavoro valuta l’idoneità del dipendente a ricoprire quella mansione basandosi su elementi come:

  • Il tipo di diploma;
  • l’attestato di formazione;
  • l’esperienza diretta in materia;

 

Per essere nominato PEI, invece, il lavoratore deve ricevere una formazione specifica che può avvenire nei seguenti modi:

 

  1. Frequentando un Corso di Formazione apposito promosso da un ente accreditato come Confartigianato Imprese Bergamo;

 

  1. Tramite la “formazione per affiancamento “, in cui il lavoratore riceve un addestramento sul campo da una PEI già in essere o dal datore di lavoro stesso, qualora sia competente.

 

Le uniche persone che possono ricoprire i ruoli di PES, PAV e PEI sono quelle in possesso dei requisiti necessari in termini di conoscenze teoriche e competenze tecniche, il modo migliore per certificarle è l’attestato ottenuto dopo aver superato il quiz finale dei corsi di formazione specifici al temine di corsi formativi per operatori elettrici divisi in moduli che formano i discenti di tutto quello che è necessario per lo svolgimento dei lavori fuori, in prossimità e sotto tensione, l’erogazione dei corsi è prevista e disciplinata dal D.lgs. 81/08,  durante le quali vengono affrontate tutte le tematiche relative al rischio elettrico, a come operare in presenza di esso e quali sono le misure e i dispositivi di sicurezza individuale da adoperare.

 

 

ALTRE FIGURE PREVISTE DALLA NORMA CEI 11-27

 

PERSONA O UNITÀ RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETTRICO (URI)

La norma CEI 11-27:2014 definisce URI come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”. Pertanto la Unità Responsabile dell’Impianto elettrico (URI) può essere identificata con il proprietario dell’impianto elettrico o, nel caso di un’azienda “semplice”, con il Datore di lavoro o, ancora, per aziende strutturate, con lo staff di tecnici incaricati di garantire l’esercizio in sicurezzadell’impianto elettrico: ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell’impianto elettrico durante l’esercizio e non, quindi, durante l’esecuzione di lavori elettrici sullo stesso: durante queste operazioni, la responsabilità di garantire la sicurezza dell’impianto elettrico infatti viene trasferita al Responsabile dell’ Impianto(RI).

PERSONA O UNITÀ RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO (URL)

La seconda nuova figura introdotta dalla norma CEI 11-27:2014, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro elettrico. La norma CEI 11-27 precisa che qualora la URL sia una sola persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico, ossia il già noto Preposto al Lavoro (PL). È bene precisare che, mentre la figura dell’URI è individuata anche nella norma CEI EN 50110-1, l’URL è invece presente nella sola norma CEI 11-27: tale novità, come indicato dagli stessi autori della norma, è stata introdotta tenendo conto che nelle Società strutturate spesso è presente uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici, con il delicato compito di condurre le relative analisi del rischio. Più in generale è evidente che queste due nuove figure sono state introdotte nella norma CEI 11-27 per tener conto che nelle aziende più grandi e strutturate, ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da una staffa aziendale.

 

L’ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: LE COMPETENZE DELL’URI E DEL RI

Nell’applicazione pratica è utile che la nuova IV edizione della norma CEI 11-27 preveda chiaramente la suddivisione tra chi (in quanto proprietario o esercente dell’impianto, ma in genere privo delle specifiche competenze per organizzare operativamente i lavori elettrici), ha per legge la responsabilità di mantenere lo stesso in idonee condizioni (funzioni della figura oggi definita come URI) e chi, per contro, ha le competenze tecniche richieste per garantire, durante l’esecuzione dei lavori elettrici, la sicurezza dell’impianto (funzione svolta dalla già nota figura del Responsabile dell’Impianto o RI). In effetti questa suddivisione non era prevista nella precedente edizione, lasciando intendere che il proprietario (o il datore di lavoro) era, per definizione, anche RI, fintanto che non avesse incaricato un’altra persona a svolgere tale ruolo. Nella pratica tale coincidenza di ruolo creava quasi sempre difficoltà ed imbarazzo, non essendo in genere il proprietario competente in materia di impianti elettrici e di lavori elettrici e non potendo pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, esercitare il ruolo di Responsabile dell’Impianto. Questa criticità doveva essere stata già colta anche da chi aveva redatto la precedente edizione della norma, avendo infatti previsto al punto 6.1 della stessa, non senza qualche contraddizione logica, che il Responsabile dell’Impianto potesse non essere competente di lavori elettrici, aggiungendo poi che la delega della funzione di RI ad altra persona “[…] è implicita verso il Preposto ai lavori per lavori su impianti civili BT”.

 

LE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DELLE FIGURE DI URI, RI, URL E PL
Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro, previste dal D. Lgs. 81/08, a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL definiti dalla norma CEI 11-27:2014, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore indicate dal D. Lgs. 81/08: le responsabilità infatti dipenderanno dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti. In tal senso è da ritenersi illuminante la nota numero 9 della norma CEI 11-27, che recita “[…] Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.lgs. 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della presente Norma non necessariamente coincide con quella del D.lgs. 81/08”. L’apparente contraddizione contenuta nella nota della norma CEI 11-27 si risolve comprendendo che il Preposto ai Lavori (PL) ha tutte le attribuzioni del preposto secondo D. Lgs. 81/08 e, potenzialmente, anche altre, in funzione dell’effettivo assetto organizzativo dato dall’azienda.  Tutto ciò naturalmente determina la necessità di assoggettare le varie figure (URI, RI, URL, PL) ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/11 per dirigenti e preposti.

Si evidenzia anche che, a differenza della precedente edizione, la nuova CEI 11-27 prevede esplicitamente che:
1. l’URI sia una Persona Esperta (PES) qualora svolga anche il ruolo di RI
2. l’URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES
3. il Preposto ai Lavori sia qualificato come PES, lasciando comunque la possibilità che lo stesso sia qualificato come Persone Avvertite (PAV) in casi particolari, non esemplificati nella norma stessa

Per quanto concerne il Responsabile dell’Impianto elettrico, purtroppo la norma non indica esplicitamente il tipo di qualifica. Tuttavia, dal momento che la stessa norma impone che se l’URI svolge anche la funzione di RI sia un Persona Esperta (PES) nell’esecuzione di lavori elettrici, si deve desumere dall’indicazione che chi svolge il ruolo di RI sia qualificato come PES.

 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Aree di Mestiere – Sportello Impiantisti 035274355 e-mail marco.trussardi@artigianibg.com

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

aprile

Nessun evento

maggio

09mag14:3018:302°e 3° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025 | "Gestione collaboratori - Come sceglierli e farli crescere raggiungendo insieme i risultati di business, in un contesto sempre più complesso” - 9 e 23 maggio ore 14.30

22mag08:3018:30TDAY | La giornata dedicata alla Taratura della strumentazione F-Gas | Mercoledì 22 maggio - Sala Agazzi

giugno

06giu14:3018:304° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025" | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Giovedì 6 giugno ore 14.30

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X