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Qualifica manutentori antincendio: stato dell’arte e iniziative confederali

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Con il Decreto Ministeriale 13 settembre 2024, che ha modificato ed integrato il Decreto 1 Settembre 2021 ”Criteri generali per i controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81” dal 25 settembre 2025 entrerà in vigore l’obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio.

 

E’ importante precisare che il suddetto obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del DM 37/08, ma anche tutte quelle che svolgono attività di manutenzione dei presidi antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno).

 

A titolo semplificativo, di seguito si riportano i presidi interessati:

  • Estintori
  • Idranti
  • Porte e finestre tagliafuoco
  • Sprinkler
  • IRAI (impianti di Rilevazione e Allarme Incendio)
  • EVAC (Emergency Voice and Communication)
  • Impianti ad estinzione gassosa
  • Impianti a schiuma
  • Impianti aerosol
  • Impianti water mist
  • Impianti a polvere
  • Impianti a riduzione d’ossigeno
  • Impianti a pressione differenziale

 

A partire dal 25 settembre 2025 sarà obbligatorio per le persone che effettuano attività di MANUTENZIONE sui suddetti presidi, essere “qualificati” mediante il possesso di un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, previo superamento di uno specifico esame.

 

 

Di seguito l’iter previsto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

 

1-  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME

L’intero iter per la gestione della domanda va effettuato dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo di autenticazione digitale, con SPID/CIE, sul portale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Compilando nella finestra “Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” un apposito modulo, specificando altresì per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda appunto qualificarsi.

La persona dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d’esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade nel caso d’esame 1 oppure 2 (sotto riportati) allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.

Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento, attraverso il sistema PagoPA.

Si precisa che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, le attività suddette, altra persona fisica (es. società servizi Confartigianato).

 

2- RILASCIO DEL NULLA OSTA TRANSITORIO (NOT)

In premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre.

Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell’esame, dovranno seguire la procedura sopra menzionata al punto 1,

In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Temporaneo (NOT), che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione. Se invece, la documentazione risulterà incompleta, errata o del tutto mancante, la persona o il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.

 

3- CRITERI DI ESAME AGGIORANTI

L’esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto; sono possibili due modalità, alternative di esame:

 

  • Caso esame 1: esame completo con prova scritta, orale e pratica, a seguito di corso di formazione; è ammessa (ma non obbligatoria per l’esaminando) l’allegazione e validazione, ai fini dell’acquisizione di eventuali crediti formativi, del CV della persona.
  • Caso esame 2: esame ridotto, orale e pratico, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre obbligatorio allegare il proprio CV.

 

Entrambi i casi prevedono valutazioni basate sui punteggi per ogni prova, oltre che sul CV della persona che si intende qualificare.

 

Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di sbarramento, al superamento delle quali la persona s’intende qualificata per un dato presidio.

 

  • Nel caso 1 la soglia è 70/100
  • Nel caso 2 la soglia è 50/100

 

Il CV viene valutato, al massimo 10 punti, in ambedue i casi d’esame.

La prova scritta nel caso 1 vale al massimo 20 punti.

In ambedue le modalità d’esame, infine, la prova orale vale al massimo 20 punti, mentre quella pratica vale 50 punti.

 

I respinti all’esame 2 potranno esprimere un secondo e ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, presentandosi la terza volta un esame completo (esame 1), ma previa obbligatoria frequenza di un corso di formazione.

 

 

Tabella sinottica di valutazione dei cv della persone che intendono qualificarsi

 

 

 

Gli importi richiesti per la valutazione dei requisiti, attività a cura delle Direzioni Provinciali del Corpo Nazionale dei VV-F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi integrare il pagamento per la differenza.

 

Infine si precisa come l’attestato abbia una durata di 5 anni, al termine dei quali sarà obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento della durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.

 

Sul mantenimento della qualifica verranno fornite ulteriori istruzioni operative ufficiali da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nelle prossime settimane.

 

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355 – e-mail:  marco.trussardi@artigianibg.com)

 

 

 

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