Qualificazione dei tecnici manutentori antincendio: nuova circolare del CNVVF

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Con la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco fornisce le prime istruzioni operative sul decreto interministeriale 13 settembre 2024, che ha modificato e integrato il Decreto Controlli (decreto 1° settembre 2021).

 

 

Con la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco fornisce le prime istruzioni operative sul decreto interministeriale 13 settembre 2024 – modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 – Decreto Controlli – recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

 

 

Le modifiche principali introdotte con il DM 13 settembre 2024

L’emanazione del decreto interministeriale 13 settembre 2024, ricorda la circolare, “si è resa necessaria per far fronte alle difficoltà segnalate, anche dalle principali associazioni di categoria, in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale.

 

Le modifiche principali introdotte nel DM 13 settembre 2024 includono:
– Aggiornamenti alle modalità di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio;
– La proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori al 25 settembre 2025;
– L’aggiornamento della tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore.

 

Si rammenta che tutte le altre disposizioni del DM 1° settembre 2021, come i criteri generali di manutenzione e sorveglianza antincendio, sono già in vigore dal 25 settembre 2022.

Pertanto nella fase transitoria, che si concluderà il 25 settembre 2025, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame e nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività. A tal fine, a valle della procedura di presentazione della richiesta di ammissione all’esame e previo controllo formale della documentazione trasmessa, verrà rilasciato il Nulla Osta Transitorio (NOT), di cui alla nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024, specifico per il singolo presidio antincendio.

Con l’implementazione della specifica applicazione informatica, l’iter di gestione dell’esame viene gestito esclusivamente per via telematica, come meglio descritto nei paragrafi successivi. Pertanto verranno abrogati il modello “Mod. Esami Manutentori rev01/23” e il modello “Mod. A e B – Soggetti formatori/sedi d’esame” rispettivamente la “richiesta di ammissione all’esame per l’abilitazione a tecnico manutentore qualificato di impianti, sistemi e attrezzature antincendio” e la “richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti formatori”.

Relativamente all’aggiornamento della tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore, si fa presente che coloro che abbiano già inoltrato l’istanza prima dell’entrata in vigore del decreto 13 settembre 2024, dovranno provvedere all’integrazione di pagamento tramite la piattaforma informatica dedicata alla procedura”.

 

 

Disciplinare d’esame

La circolare del CNVVF contiene informazioni circa le modalità di presentazione della domanda di esame e l’organizzazione delle sessioni d’esame. Inoltre, è definito il “Disciplinare d’esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio” con il quale sono indicate le modalità d’esame.

 

 

Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati, la circolare n. 19631 specifica che “l’attestato di qualificazione ha una validità di 5 anni, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l’attrezzatura di riferimento di cui allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti”.

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere –  Marco Trussardi (tel. 035.274.355 – e-mail:  marco.trussardi@artigianibg.com)

 

 

 

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