SPOSTAMENTI: LE NUOVE REGOLE PER LE FESTIVITÀ

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Il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, in vigore dal 19 dicembre, dal titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg ha stabilito nuove regole per gli spostamenti nel periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

 

GIORNATE IN ZONA ROSSA

(24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio)

La norma prevede che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (e cioè nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le ZONE ROSSE dall’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 e quindi:

 

Stop a ogni spostamento, anche entro i confini comunali. Si potrà uscire di casa solo per comprovate necessità da autocertificare (principalmente per salute, lavoro ed emergenze giustificabili).

 

– Novità: sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, ubicate nella medesima Regione, pur se rispettando alcune regole precise (vedi capitolo sotto).

 

– Saranno aperte le chiese e sarà possibile recarvisi per le festività.

 

– Saranno sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM del 3 dicembre 2020.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg

 

– Potranno stare aperti gli acconciatori e le pulitintolavanderie. Restano chiusi i centri estetici

 

– Saranno chiuse tutto il giorno le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma è consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio tutto il giorno.

 

– È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

– Ricordiamo che sarà in vigore il coprifuoco tutti i giorni dalle ore 22 fino alle ore 5 del giorno dopo e il 31 dicembre dalle ore 22 fino alle ore 7 del giorno dopo.

 

 

GIORNATE IN ZONA ARANCIO

(28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021)

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le ZONE ARANCIO dall’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 e cioè:

 

– è possibile spostarsi liberamente entro il proprio Comune, ma è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai Comuni e dalle Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (e in questo caso è obbligatoria l’autocertificazione).

 

Anche in queste giornate è consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, ubicate nella medesima Regione, rispettando alcune regole precise (vedi capitolo sotto).

 

– Saranno aperti tutti i negozi, fino alle 21 e con obbligo del rispetto delle misure di prevenzione e distanziamento. Aperte anche le estetiste.

 

– Saranno chiuse tutto il giorno le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma è consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio tutto il giorno.

 

– Ricordiamo che sarà in vigore il coprifuoco tutti i giorni dalle ore 22 fino alle ore 5 del giorno dopo e il 31 dicembre dalle ore 22 fino alle ore 7 del giorno dopo.

 

– Novità per le giornate arancioni: sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

 

VISITA NELLE ABITAZIONI DI PARENTI E AMICI

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

 

DAL 21 DICEMBRE DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI

Ricordiamo inoltre che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome (Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158).

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.

 

 

RISTORI PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto al fine di sostenere l’attività dei servizi di ristorazione interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge.

 

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del decreto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

 

 

Per saperne di più è possibile leggere la pagina internet della Presidenza del consiglio dei Ministri che riporta  le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

 

 

Clicca qui per vedere il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 e l’Allegato 1

 

Clicca qui per scaricare il modello di autocertificazione editabile

 

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