TARGA PROVA: aggiornato il Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio u.s., il Decreto del Presidente della Repubblica 21-12-2023 n. 229 riguardante il Regolamento di  semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli,  che modifica il precedente DPR del 24-11-2001 n. 474, tenendo conto degli aggiornamenti legislativi intercorsi.

 

Queste, in sintesi, le principali novità del provvedimento in vigore dal  29 febbraio 2024:

 

  • Viene recepita la modifica introdotta dalla Legge 9-11-2021 n. 156, prevedendo che l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati che per i veicoli già immatricolati, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. La possibilità di utilizzare la targa prova sui veicoli già immatricolati – ricordiamo – è il risultato degli incisivi, reiterati interventi di Confartigianato, che hanno consentito di sanare in via definitiva la complessa e controversa problematica e di garantire la piena operatività degli Autoriparatori.

 

  • Sono rivisitati i criteri di assegnazione e utilizzazione della targa prova nonché le condizioni per la sua validità, con una regolamentazione più rigorosa:

 

  • Le autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare sono commisurate e contingentate in base al numero di dipendenti occupati e di collaboratori stabili dell’impresa (1 autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati; se il numero dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è rilasciata 1 sola autorizzazione).

 

  • L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile; ha validità annuale; non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza; è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata; è utilizzabile per la circolazione su strada di un solo veicolo per volta, tenuta a bordo dello stesso, nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o revocata

 

  • I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica secondo le  modalità stabilite dalla Direzione Generale Motorizzazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  • La titolarità dell’autorizzazione è personale, non è cedibile;

 

  • La targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da rendere leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso durante la circolazione di prova, non possono essere rimosse;

 

  • Viene riformulata in chiave più rigida anche la regolamentazione concernente smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa.

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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